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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34806/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro probatorio relativo a uno smartphone, un'unità CPU, un computer portatile e due unità USB. Il ricorrente deduce: (1) inutilizzabilità/inefficacia del sequestro per essere stato compiuto dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari senza richiesta di proroga (rilevando una prima iscrizione il 4/05/2021 e una nuova iscrizione il 7/08/2021 dopo la restituzione degli atti da parte della Procura di Roma); (2) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza (art. 295 c.p.p.) per l'acquisizione indiscriminata dell'intero contenuto dei dispositivi senza specifica motivazione circa il rilievo investigativo di ciascun dato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo: il decorso del termine delle indagini preliminari non invalida automaticamente l'atto compiuto oltre il termine, ma incide solo sull'utilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 407 c.p.p., valutazione che deve essere effettuata dal giudice quando la prova venga effettivamente utilizzata; dunque non è causa di annullamento preventivo dell'atto. Sul secondo motivo: la giurisprudenza ammette l'acquisizione estesa di dati se giustificata da ragionevolezza e finalità investigative, e non è in per sé illegittima l'estrazione forense dell'intero contenuto se poi si procede a estrazione selettiva; nel caso concreto il decreto era limitato all'estrazione di una copia forense e, dopo riserva, i beni sono stati restituiti all'indagato, senza prova di lesione di interessi primari; pertanto il motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma attinente ai termini di indagine preliminare; la Corte non ha ritenuto che la sola scadenza determini la nullità dell'atto di indagine.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione alle modalità del riesame; la Corte ha osservato che la questione dell'utilizzabilità della prova per effetto del decorso dei termini va valutata ai sensi degli articoli pertinenti (in particolare art. 407).

  • art. 407 cod. proc. pen.

    La Corte lo indica come il criterio che disciplina l'effetto del decorso del termine sulle prove acquisite tardivamente: il termine non annulla automaticamente l'atto ma incide sull'utilizzabilità della prova, valutabile su istanza di parte e quando la prova sia concretamente utilizzata.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato per la distinzione tra prova "vietata" e prova acquisita tardivamente; la Corte chiarisce che, non trattandosi di prova vietata, trova applicazione l'art. 407 anziché l'annullamento automatico.

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione al principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari reali e del sequestro probatorio; la Corte sottolinea la necessità di contemperare finalità investigative e tutela di interessi rilevanti, ammettendo sequestri estesi se ragionevoli e funzionali all'estrazione selettiva dei dati.

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla trasmissione degli atti tra Procure; la Corte registra che la restituzione degli atti dalla Procura di Roma ha determinato una nuova iscrizione, ma non ha ritenuto sufficiente la mera nuova iscrizione a dimostrare un elemento di novità che giustificasse automaticamente la ripartenza dei termini.

Massime di principio

  • La scadenza dei termini delle indagini preliminari non annulla automaticamente gli atti compiuti successivamente: occorre distinguere tra invalidità dell'atto e utilizzabilità della prova, quest'ultima disciplinata dall'art. 407 c.p.p. e valutabile quando la prova viene effettivamente impiegata nel procedimento.
  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici può comprendere la copia forense dell'intero contenuto se viè adeguata motivazione e ragionevolezza temporale; tuttavia la finalità investigativa deve essere dimostrata e, nella prassi, si procede di norma a un'estrazione selettiva dei dati rilevanti.
  • La mera nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, a seguito della trasmissione o restituzione degli atti tra procure, non è sufficiente a dimostrare una novità tale da far decorrere un nuovo termine di indagini, salvo elementi concreti che giustifichino la riapertura o un nuovo corso delle indagini.
  • Chi contesta il sequestro deve indicare elementi univoci di pregiudizio o di lesione di interessi primari (es. dati coperti da segreto o diritti fondamentali) per ottenere l'esclusione o la disapplicazione dell'acquisizione; in assenza di tale prova la censura tende a essere dichiarata infondata o inammissibile.
  • Nelle indagini su supporti informatici è preferibile che l'atto di sequestro specifichi finalità, modalità e limiti dell'acquisizione e che l'operazione sia seguita da misure di selezione e restituzione quando non sussistono esigenze ulteriori di conservazione.

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