Cassazione Penale, Sentenza n. 18537/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Torino del 18.9.2025 che dichiarava inammissibile un atto di appello proposto in interesse di Pala Salvatore avverso la sentenza del tribunale di Torino del 17.2.2025. Il ricorrente deduceva violazione di legge perché l'atto era stato depositato tramite PEC e, secondo il D.M. del 27.12.2024 (art. 1, commi 5, 6 e 9), il deposito mediante PEC sarebbe stato ammesso anche per quegli atti che possono essere depositati con modalità non telematiche e, in ogni caso, il deposito sarebbe valido se effettuato presso un indirizzo PEC dell'ufficio presente nell'elenco del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Il ricorrente sosteneva quindi che il deposito a mezzo PEC non poteva determinare l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata ritenendo che, dopo la revoca della sospensione dell'obbligo di deposito telematico (disposta dal Presidente del Tribunale di Torino l'8.1.2025 e revocata il 14.4.2025), l'atto di gravame presentato il 20.6.2025 doveva essere depositato tramite il portale di deposito atti previsto per i difensori. La Corte ha inoltre ritenuto che le disposizioni del D.M. 27.12.2024 invocate dal ricorrente non riguardavano l'appello in questione, che andava depositato presso il tribunale che ha emesso la sentenza (ex art. 582 c.p.p.), e non potevano giustificare la presentazione tramite PEC a indirizzo diverso o modalità non conformi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (motivazione collegata alla valutazione che il ricorso non fosse proposto "senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità").
Norme richiamate
D.M. 27 dicembre 2024 (art. 1, commi 5, 6, 9)
Il ricorrente ha invocato queste disposizioni per sostenere che il deposito tramite PEC è ammesso quando l'atto può essere presentato anche con modalità non telematiche; la Corte ha invece ritenuto che le specifiche previsioni del decreto non si applicassero all'appello oggetto di causa, poiché il richiamo normativo riguarda atti presentati presso determinati uffici (es. Corte d'appello, Procura Generale) e non l'appello da depositare presso il tribunale che ha emesso la sentenza ex art. 582 c.p.p.
Richiama il luogo/competenza per la proposizione dell'appello contro sentenze del tribunale; la Corte ha sottolineato che l'atto doveva essere presentato presso il tribunale che ha emesso la sentenza, ragion per cui l'interpretazione del D.M. non estendeva la facoltà di deposito PEC in questo caso.
Norma che disciplina l'onere delle spese del procedimento in Cassazione; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino dell'8.1.2025 e revoca del 14.4.2025
Il provvedimento iniziale sospendeva l'obbligatorietà del deposito telematico per malfunzionamento del sistema informatico; la revoca ha riattivato l'obbligo di utilizzare il portale di deposito atti per i difensori. La Corte ha ritenuto determinante la data di revoca (14.4.2025) rispetto alla data di deposito dell'appello (20.6.2025).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
"senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Richiamata dalla Corte per motivare l'irrogazione della somma equitativa alla Cassa delle Ammende: pur essendo il ricorso inammissibile, non si è ritenuto che il ricorrente avesse agito con colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, tanto da giustificare l'importo equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Verificare sempre la modalità di deposito richiesta nel periodo concreto: se esiste un obbligo di deposito telematico attivo al momento del deposito (anche dopo sospensioni temporanee), l'atto deve essere presentato attraverso il portale indicato, pena l'inammissibilità.
- Una PEC inviata a un indirizzo dell'ufficio giudiziario diverso da quello previsto dalla normativa o dall'elenco ufficiale può non sanare un deposito effettuato per via non conforme; controllare l'elenco aggiornato degli indirizzi PEC autorizzati dal Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati.
- Accertare quale sia l'ufficio competente per il deposito (es. tribunale che ha emesso la sentenza ex art. 582 c.p.p. vs. Corte d'appello o Procura): l'applicabilità di eccezioni o modalità alternative dipende dall'ufficio destinatario previsto dalla norma o dal decreto ministeriale.
- In caso di malfunzionamenti del sistema telematico, conservare documentazione ufficiale (provvedimenti di sospensione, comunicazioni del tribunale, log di errore) e verificare tempestivamente la revoca/sospensione per valutare la legittimità del deposito in altro modo.
- Se si ritiene che la modalità di deposito alternativa sia stata corretta, valutare l'azione cautelare o rimedi specifici tempestivi (se previsti) e preparare una chiara argomentazione basata su norme, provvedimenti locali e sull'elenco ufficiale degli indirizzi PEC.
- Quando si propone ricorso per Cassazione dopo inammissibilità in grado di appello, considerare il rischio di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) e valutare la fondatezza del motivo per evitare esborsi evitabili.
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