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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17784/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, con conferma del diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio, lamentando: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo erroneo; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo un vizio della motivazione sulla mancata applicazione del relativo beneficio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica specifica della motivazione, ed ha reputato il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato alla luce di una motivazione non illogica della Corte di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizza il comportamento abituale dell'agente e il danno non irrisorio cagionato; il relativo diniego, se sorretto da motivazione adeguata, non è superabile con ricorso meramente reiterativo.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicarne in modo argomentato gli errori.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non svolge una critica effettiva e specifica della decisione di merito, ma si risolve in deduzioni solo apparenti o assertive.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente fondato su elementi come la abitualità della condotta e l'entità non esigua del danno, se tali elementi emergono dalla motivazione della sentenza di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul diniego delle attenuanti generiche in una nuova valutazione di merito; la motivazione è sufficiente se richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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