Cassazione Penale, Ordinanza n. 17784/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, con conferma del diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio, lamentando: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo erroneo; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo un vizio della motivazione sulla mancata applicazione del relativo beneficio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica specifica della motivazione, ed ha reputato il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato alla luce di una motivazione non illogica della Corte di merito.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizza il comportamento abituale dell'agente e il danno non irrisorio cagionato; il relativo diniego, se sorretto da motivazione adeguata, non è superabile con ricorso meramente reiterativo.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicarne in modo argomentato gli errori.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non svolge una critica effettiva e specifica della decisione di merito, ma si risolve in deduzioni solo apparenti o assertive.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente fondato su elementi come la abitualità della condotta e l'entità non esigua del danno, se tali elementi emergono dalla motivazione della sentenza di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul diniego delle attenuanti generiche in una nuova valutazione di merito; la motivazione è sufficiente se richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego.
Come è indicizzato
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