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Ordinanza

Ordinanza n. 785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio - Roma, Sez. IV ter, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo originariamente contestato né i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nell'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la problematica necessita di approfondimento nella sede di merito e che, sotto il profilo del fumus, potrebbero sussistere aspetti meritevoli di esame.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare non disponendo la sospensione specifica della sentenza, ma applicando la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a.: ha ritenuto che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito. È stata quindi fissata l'udienza pubblica del 24 settembre 2026 per la discussione dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di accordare una distinta sospensione dell'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione all'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando la questione presenta profili meritevoli di approfondimento ma le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La valutazione cautelare positiva del fumus non comporta necessariamente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, quando la tutela urgente risulti assicurata dalla ravvicinata trattazione del merito.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito costituisce una misura cautelare autonoma e adeguata quando il differimento della decisione definitiva rappresenti il principale pregiudizio dedotto e non sia necessaria una sospensione ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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