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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34405/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per reati di estorsione consumata e/o tentata e cessione di hashish e altri reati, deducendo plurimi vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio complessivo (richiesta di maggiore riduzione per le circostanze attenuanti generiche e contestazione del calcolo della continuazione) e delle statuizioni civili, nonché contestazioni sull'entità delle spese di grado e sulla provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi in parte non consentiti e in parte privi di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha ritenuto che, dato il pluralità e la reiterazione dei reati e la gravità degli stessi, non fosse proponibile ottenere la massima riduzione per le attenuanti generiche già riconosciute; le pene erano state determinate con ampia benevolenza e vicine ai limiti minimi edittali. Ha condiviso inoltre il computo della continuazione adottato dal Tribunale e non ha visto necessità di ulteriore motivazione su tale punto. Le doglianze sulle spese di grado e sulla provvisionale sono state giudicate generiche e non specifiche; la Corte ha richiamato che la liquidazione delle voci di spesa in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 non richiede motivazione specifica. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella proposizione, alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv.)

    Richiamata la forma di procedimento applicabile per la trattazione del ricorso (richiami procedurali relativi alla disciplina emergenziale)

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesto il rispetto dei limiti di ammissibilità del ricorso per motivi non consentiti

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiesta la specificità dei motivi di ricorso; i motivi vaghi o generici sono inammissibili

  • D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, art. 12

    Stabilisce valori medi per la liquidazione delle voci di spesa della parte civile; se il giudice si attiene a tali valori non è obbligato a motivare specificamente la liquidazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti quando il ricorso viene dichiarato inammissibile

  • Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata in tema di responsabilità colposa del ricorrente nella proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili, giustificando la sanzione pecuniaria

  • Cassazione Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la liquidazione delle spese in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 non richiede motivazione specifica del giudice

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono contenere motivi ammessi dalla legge e formulati con sufficiente specificità; doglianze generiche o ripetitive sono causa di inammissibilità
  • La richiesta di una maggiore riduzione della pena per circostanze attenuanti generiche è poco efficace quando il giudice di merito ha già riconosciuto tali attenuanti in modo favorevole e le pene risultano già prossime ai minimi edittali
  • La doglianza sul calcolo della continuazione richiede contestazione specifica del computo adottato dal giudice di merito; se il calcolo è condiviso tra i giudici di merito non è necessario riprodurlo in dettaglio in cassazione
  • Le censure sulle spese di lite e sulla provvisionale devono indicare parametri concreti e violazioni specifiche (es. superamento dei limiti tariffari); l'uso dei valori medi del D.M. n. 55/2014 rende la liquidazione meno esposta a censure di motivazione
  • La declaratoria di inammissibilità totale può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende se la proposizione del ricorso è valutata come colposa

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