Cassazione Penale, Sentenza n. 34405/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per reati di estorsione consumata e/o tentata e cessione di hashish e altri reati, deducendo plurimi vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio complessivo (richiesta di maggiore riduzione per le circostanze attenuanti generiche e contestazione del calcolo della continuazione) e delle statuizioni civili, nonché contestazioni sull'entità delle spese di grado e sulla provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi in parte non consentiti e in parte privi di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha ritenuto che, dato il pluralità e la reiterazione dei reati e la gravità degli stessi, non fosse proponibile ottenere la massima riduzione per le attenuanti generiche già riconosciute; le pene erano state determinate con ampia benevolenza e vicine ai limiti minimi edittali. Ha condiviso inoltre il computo della continuazione adottato dal Tribunale e non ha visto necessità di ulteriore motivazione su tale punto. Le doglianze sulle spese di grado e sulla provvisionale sono state giudicate generiche e non specifiche; la Corte ha richiamato che la liquidazione delle voci di spesa in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 non richiede motivazione specifica. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella proposizione, alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv.)
Richiamata la forma di procedimento applicabile per la trattazione del ricorso (richiami procedurali relativi alla disciplina emergenziale)
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto il rispetto dei limiti di ammissibilità del ricorso per motivi non consentiti
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiesta la specificità dei motivi di ricorso; i motivi vaghi o generici sono inammissibili
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, art. 12
Stabilisce valori medi per la liquidazione delle voci di spesa della parte civile; se il giudice si attiene a tali valori non è obbligato a motivare specificamente la liquidazione
Prevede la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti quando il ricorso viene dichiarato inammissibile
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata in tema di responsabilità colposa del ricorrente nella proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili, giustificando la sanzione pecuniaria
Cassazione Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894 (giurisprudenza)
Principio secondo cui la liquidazione delle spese in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 non richiede motivazione specifica del giudice
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono contenere motivi ammessi dalla legge e formulati con sufficiente specificità; doglianze generiche o ripetitive sono causa di inammissibilità
- La richiesta di una maggiore riduzione della pena per circostanze attenuanti generiche è poco efficace quando il giudice di merito ha già riconosciuto tali attenuanti in modo favorevole e le pene risultano già prossime ai minimi edittali
- La doglianza sul calcolo della continuazione richiede contestazione specifica del computo adottato dal giudice di merito; se il calcolo è condiviso tra i giudici di merito non è necessario riprodurlo in dettaglio in cassazione
- Le censure sulle spese di lite e sulla provvisionale devono indicare parametri concreti e violazioni specifiche (es. superamento dei limiti tariffari); l'uso dei valori medi del D.M. n. 55/2014 rende la liquidazione meno esposta a censure di motivazione
- La declaratoria di inammissibilità totale può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende se la proposizione del ricorso è valutata come colposa
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