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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01420/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 3 giugno 2024. Dal testo emerge soltanto che il ricorso investiva la determinazione del trattamento punitivo, ma il motivo è stato ritenuto generico. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; per questo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il testo non consente di ricostruire il reato sostanziale contestato né l'intero contenuto della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generico il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e osservando che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e aveva già preso in considerazione le difese sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186 del 2000 in tema di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, un motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non accoglie censure meramente assertive quando la decisione di merito presenti una motivazione sufficiente, non illogica e già specificamente esaminativa delle deduzioni difensive.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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