Cassazione Penale, Ordinanza n. 21184/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge per l'omessa esclusione della recidiva, sostenendo che il reato non fosse di particolare gravità e che la sua scarsa pericolosità e colpevolezza, insieme all'influenza del contesto socio-economico, avrebbero dovuto indurre a escludere la recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del merito, oltre che generico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà di fatto, dirette a ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda e una diversa valutazione degli elementi già scrutinati dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la genericità del ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie; sono deducibili solo vizi di legittimità e non una diversa lettura della vicenda concreta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La questione dedotta atteneva all'esclusione della recidiva, istituto rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio e della valutazione della maggiore colpevolezza/pericolosità dell'imputato.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
La Corte richiama il principio per cui la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione spetta in via esclusiva al giudice di merito e non può essere oggetto di rilettura in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella adottata dai giudici di merito.
- Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano a contestare il giudizio di merito sulla gravità del fatto, sulla pericolosità dell'imputato o sulla valutazione degli elementi probatori.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente assertivo: la genericità delle doglianze integra autonoma causa di inammissibilità.
- La richiesta di esclusione della recidiva deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in un dissenso valutativo privo di reali censure di legittimità.
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