Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR Emilia-Romagna e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda valutando tutti gli elementi di prova, anche quelli favorevoli alle società, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica e accertamento doganale emesso solidalmente nei confronti di due società, per importazioni di aglio cinese ritenute abusive dall’Amministrazione. Secondo l’Ufficio, una società avrebbe importato la merce utilizzando titoli AGRIM intestati a un’altra società, mediante un meccanismo negoziale apparentemente regolare ma sostanzialmente simulato: acquisto della merce in Cina, importazione da parte della società titolare dei titoli, immediata rivendita in Italia all’originaria acquirente, così da aggirare il regime di contingentamento e ottenere il dazio agevolato oltre la quota assegnata. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non provata l’esistenza di un effettivo contratto di commissione, anche per l’assenza di prova di un compenso provvigionale e per incertezze sul pagamento del prezzo, e comunque ravvisando un abuso del diritto. Le società ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 1242, 1250, 1730 e 1731 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente tratto la prova dell’abusività dalla mancata dimostrazione di un compenso al commissionario e avesse trascurato la documentazione bancaria e fatturale attestante il pagamento, nonché la legittimità della compensazione quale modo di estinzione delle obbligazioni. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione del principio dell’abuso del diritto e dell’art. 3, par. 3, reg. CEE n. 565/2002, sostenendo che il giudice di merito avesse male applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza UE, poiché l’acquisto dell’aglio era avvenuto direttamente in Cina e la rivendita alla controparte era successiva allo sdoganamento. La Cassazione ha ritenuto i motivi connessi e fondati, rilevando che il mero schema del doppio passaggio della merce non è di per sé sufficiente a dimostrare l’abuso, ma che occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi, compresi quelli contrari alla tesi dell’Ufficio; in particolare, la CTR aveva omesso di esaminare la deduzione secondo cui le società disponevano di certificati AGRIM per quantitativi inferiori ai minimi richiesti dai fornitori cinesi, circostanza potenzialmente idonea a spiegare economicamente l’operazione comune. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio.
Norme richiamate
richiamato come norma sull’onere della prova, nel contesto della censura alla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito
richiamato in relazione alla compensazione quale modo di estinzione delle obbligazioni
richiamato nel quadro delle modalità di estinzione delle obbligazioni invocate dai ricorrenti
richiamato quale norma sul contratto di commissione
richiamato quale norma sul contratto di commissione
art. 201 Reg. CEE 2913/92
richiamato come base dell’avviso di rettifica/accertamento doganale
art. 202 Reg. CEE 2913/92
richiamato come base dell’avviso di rettifica/accertamento doganale
art. 3, par. 3, Reg. CEE n. 565/2002
invocato dai ricorrenti in relazione al regime di contingentamento e al beneficio dazio agevolato
art. 4, n. 3, Reg. CEE n. 2988/95
richiamato dalla Corte come disposizione sostanzialmente analoga ai principi eurounitari sull’abuso, poiché sanziona gli atti finalizzati a ottenere un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto UE creando artificialmente le condizioni per conseguirlo
Massime di principio
- Il giudice nazionale, nei casi di presunto abuso del diritto in materia doganale e di contingentamento, non può desumere l’abuso dal solo schema formale delle operazioni, se tale schema è in sé compatibile con il diritto dell’Unione.
- Per configurare una pratica abusiva occorre la compresenza di un elemento oggettivo, consistente nel mancato raggiungimento dell’obiettivo della normativa pur nel rispetto formale delle condizioni, e di un elemento soggettivo, ossia la finalità essenziale di ottenere un vantaggio indebito mediante la creazione artificiosa delle condizioni richieste.
- La verifica dell’abuso richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze di fatto, comprese quelle addotte dalla parte per spiegare economicamente e commercialmente l’operazione; il giudice di merito non può omettere l’esame di fatti potenzialmente decisivi.
- Nel controllo sulla sussistenza di un meccanismo abusivo rilevano, tra gli indici sintomatici, l’assenza di un rischio commerciale effettivo per l’operatore intestatario dei titoli, l’insignificanza del margine di profitto o la mancanza di una giustificazione economico-commerciale delle operazioni, ma tali indici devono risultare da un apprezzamento globale delle prove.
- La mera presenza di un passaggio intermedio della merce, la sua rivendita dopo lo sdoganamento e l’utilizzo di soggetti diversi nell’operazione non bastano, da soli, a provare l’abuso, se non si dimostra che l’assetto sia stato creato artificiosamente allo scopo essenziale di ottenere il beneficio indebito.
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