Cassazione Penale, Ordinanza n. 28982/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla nullità dell'imputazione perché non dedotto specificamente in appello, quindi precluso nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la loro condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la dedotta nullità dell'imputazione per omessa indicazione del fatto e dell'atto d'ufficio, assumendosi quindi una carenza descrittiva dell'accusa tale da incidere sulla validità del capo di imputazione. La Corte ha però rilevato che tale doglianza non era stata specificamente proposta in appello e che, per questo, il motivo era processualmente precluso.
Norme richiamate
indica il reato per il quale era stata pronunciata la condanna in appello, ossia l'oltraggio a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- La deduzione di nullità dell'imputazione non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando non sia stata specificamente formulata in appello, poiché il motivo risulta precluso.
- In presenza di un motivo di ricorso processualmente precluso, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso.
- La conferma della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale non viene rivalutata nel merito quando il ricorso si fonda esclusivamente su una questione di nullità dell'imputazione tardivamente prospettata.
Come è indicizzato
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