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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22286/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza che aveva accolto la domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti per reati connessi alla Maritime Drug Law Enforcement Act (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e tentativo di trasporto illecito di cocaina). I motivi principali erano: (1) violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie difensive (artt. 24 e 11 Cost., art. 6 CEDU) a causa del rifiuto di concedere un rinvio per consentire alla difesa di esaminare documenti ricevuti il giorno precedente e confrontarsi con l'estradando; (2) dedotto difetto di giurisdizione degli USA rispetto ai fatti (in particolare la presunta inefficacia dei chiarimenti forniti dall'Autorità richiedente sulla operatività dell'associazione e sulla riconducibilità territoriale dei preparativi del trasporto effettuato da una nave battente bandiera maltese); (3) insufficiente prova della riferibilità dei fatti al ricorrente, con particolare riguardo all'identificazione tramite impronte dattiloscopiche (contestata omonimia e necessità di confrontare le impronte con quelle del passaporto relativo a un ingresso negli USA 12 anni prima); (4) motivi aggiunti: mancanza, nel sistema USA, di meccanismi di riesame obiettivi della pena dell'ergastolo e rischio di trattamenti inumani (isolamento prolungato), mancanza di elementi per qualificare le condotte come tentativo secondo l'ordinamento italiano e omesso approfondimento della "base ragionevole" per la probabile riferibilità dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e aspecifiche. Ha ritenuto generica la contestazione sulla violazione del contraddittorio, perché la difesa non ha precisato come il rinvio avrebbe inciso concretamente sulle prerogative difensive, soprattutto alla luce della decisione della Corte d'appello. Sul punto della giurisdizione ha richiamato e seguito la giurisprudenza secondo la quale, nei procedimenti di estradizione verso gli Stati Uniti (trattato bilaterale 13/10/1983 e accordi successivi), l'autorità giudiziaria italiana non può rimettere in discussione la giurisdizione del giudice straniero oltre i limiti del trattato; tale assunto ha assorbito le critiche sulla consistenza dei chiarimenti offerti dall'Autorità richiedente. Quanto alla riferibilità dei fatti al ricorrente, la Cassazione ha confermato che il giudice italiano, ai fini della "base ragionevole" prevista dal trattato, non deve rivalutare integralmente la consistenza degli indizi ma verificare se la relazione sommaria sia idonea a evocare la probabilità dell'addebito; la Corte d'appello aveva rilevato elementi concreti (pin individuato, riscontri fotografici, corrispondenze di utenze telefoniche acquisite nei sequestri, intercettazioni) che giustificavano la valutazione di identificazione anche prescindendo dalle impronte. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore dell'erario.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati gli artt. 24 e 11 in relazione alla tutela del diritto di difesa e alla materia dell'estradizione; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla violazione di tali garanzie fossero generiche e non dimostrate concretamente.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    L'eccezione di violazione del diritto a un giusto processo è stata ritenuta generica: per essere efficace deve essere specificato in che modo la mancanza del rinvio abbia pregiudicato il contraddittorio.

  • Codice di procedura penale

    artt. 178, 702, 704, 705, 704, 148, art. 616

    Art. 705 (grave indizio) e altre norme procedurali sono richiamate per i limiti della verifica italiana sugli elementi probatori: il giudice italiano verifica la sussistenza di una "base ragionevole" ma non rivaluta compiutamente gli indizi secondo il metro probatorio del processo penale interno.

  • Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America

    art. X, par. 3, lett. b (richiamato come criterio di "base ragionevole")

    Secondo la giurisprudenza citata e seguita dalla Corte, il trattato impone che il giudice italiano verifichi solo se la relazione sommaria evoca la probabilità del reato secondo il sistema processuale dello Stato richiedente; non è ammessa una rinnovata verifica del potere giurisdizionale spettante al giudice straniero.

  • Legge di ratifica del Trattato bilaterale 13/10/1983

    legge 26 maggio 1984, n. 225

    Ricorda la fonte formale che rende esecutivo in Italia il trattato bilaterale, impiegata per sostenere la disciplina applicabile all'estradizione verso gli USA.

  • Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea (integrazione)

    Accordo del 25 giugno 2003 e trattato integrativo 3 maggio 2006; legge 16 marzo 2009, n. 25

    Ulteriore quadro convenzionale che rafforza il principio per cui l'autorità giudiziaria italiana non può riesaminare oltre certi limiti la giurisdizione e la valutazione probatoria dello Stato richiedente.

Massime di principio

  • In materia di estradizione verso gli Stati Uniti, il giudice italiano verifica soltanto la sussistenza di una "base ragionevole" secondo il trattato: non è tenuto a riesaminare compiutamente la giurisdizione o a rivalutare ex novo la consistenza degli indizi come farebbe nel processo penale interno.
  • Le eccezioni processuali (es. violazione del contraddittorio o richiesta di rinvio) devono essere motivate concretamente: è necessario specificare come e in quale misura l'assenza di tempo o di documenti abbia inciso sul diritto di difesa.
  • Per contestare l'identificazione è opportuno fornire elementi precisi e confronti tecnici (es. prove di omonimia, dati documentali che dimostrino assenza del soggetto al momento dei fatti, analisi delle impronte) e non deduzioni generiche; il giudice di estradizione valuta se la relazione sommaria e gli elementi trasmessi siano idonei a evocare la probabilità dell'addebito.
  • Le censure relative al rischio di trattamenti contrari ai diritti umani (ergastolo senza meccanismi di revisione, isolamento, trattamenti inumani) richiedono prove concrete e circostanziate del pericolo concreto per incidere sull'accoglimento dell'estradizione.
  • Quando la controversia riguarda la giurisdizione attribuita a un giudice straniero, la via ordinaria per contestarla è nel foro dello Stato richiedente; il giudice italiano ha limiti interpretativi imposti dai trattati che impediscono una revisione ampia della giurisdizione stessa.

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