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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31405/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 21 maggio 2024, deducendo un unico motivo con cui contestava la sussistenza della recidiva. Dal testo emerge che la censura mirava a contestare la valutazione di merito sulla recidiva applicata in relazione ai precedenti specifici dell'imputato, sostenendo in sostanza che non fossero integrati i presupposti per il relativo riconoscimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di recidiva, dovendo la valutazione essere compiuta in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., sul rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, senza potersi fondare solo sulla gravità dei fatti o sull'arco temporale di commissione. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e i precedenti penali, secondo i criteri di commisurazione indicati dalla norma, e non può essere ancorata esclusivamente alla gravità dei fatti o al tempo trascorso.

  • recidiva

    La sussistenza della recidiva deve essere verificata in concreto, come indice di una perdurante inclinazione al delitto e di un'effettiva incidenza criminogena dei precedenti sulla commissione del nuovo reato.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità dei precedenti o della loro distanza temporale: occorre una valutazione individualizzata e concreta.
  • Ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice deve verificare se e in quale misura i precedenti penali siano sintomatici di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno nel reato oggetto del giudizio.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla recidiva, senza evidenziare un errore giuridico nei criteri applicati, può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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