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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9027/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Turino ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra varie condanne emesse in momenti diversi (sentenze del 17/05/1984, 11/11/1986, 28/11/2001, 16/01/2002 e 06/07/2009). Il ricorso mirava a ottenere che i reati (rapina del 1/4/1982, partecipazione alla Nuova Camorra Organizzata dall'1983, omicidio di Angelo Magliulo del 1987 e reati legati al clan Gaglione) fossero considerati come fatti riconducibili a un unico disegno criminoso e quindi come continuazione, deducendo in particolare che alcune sentenze avevano già riconosciuto forme di continuazione (interna ed esterna) e che le condanne successive facevano richiamo ad attività precedenti facendo sorgere un vincolo unificante.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione, evidenziando che molti reati erano stati deliberati e commessi in contesti diversi (ad es. la rapina antecedente l'adesione al clan Cutolo; l'omicidio Magliulo ricondotto a contrasti tra clan Magliulo e Moccia; altri reati riconducibili al clan Gaglione) e pertanto non riconducibili a un unico progetto criminoso. La Corte ha altresì ritenuto generico il motivo relativo all'omicidio e ha precisato che il riconoscimento di una continuazione interna in una sentenza non basta a collegare automaticamente altri reati commessi nello stesso arco temporale se mancano elementi di contesto comuni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    è applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • La mera coincidenza temporale o il richiamo di un reato in una successiva sentenza non è, di per sé, sufficiente a configurare la continuazione: occorre dimostrare un progetto criminoso unitario o una specifica connessione di contesto.
  • Per riconoscere la continuazione è rilevante l'unità del contesto fattuale e del movente; reati commessi in ambiti diversi (es. per appartenenza a distinti clan o per contrasti di gruppo differenti) tendono ad escludere la continuazione.
  • Il riconoscimento di una continuazione "interna" o "esterna" in una sentenza non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione a collegare altre condanne, se queste ultime mostrano autonoma deliberazione o contesti differenti.
  • La qualità della motivazione del giudice dell'esecuzione è cruciale: l'esclusione della continuazione deve fondarsi su elementi concreti (tempi, contesti, destinatari, moventi) che mostrino l'autonomia dei singoli reati.
  • In dubbio sulla sussistenza della continuazione, il giudice deve operare un esame comparato dei contesti e dei profili soggettivi e oggettivi dei reati; la genericità delle doglianze difensive (es. solo richiamo del movente senza elementi di collegamento) è insufficiente per ottenere il riconoscimento della continuazione.

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