Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23311/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per ricettazione e del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p. sia al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ha inoltre sostenuto che il fatto andasse riqualificato come furto anziché ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano inammissibili perché meramente reiterative di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese, e comunque manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato sia sull'insussistenza dei presupposti per la derubricazione in furto, sia sul diniego dell'art. 131-bis, fondato sul valore del bene e sulle modalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Disposizione posta a fondamento della contestazione di ricettazione, la cui sussistenza è stata ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non è stata riconosciuta in considerazione del valore del bene oggetto del reato e delle modalità della condotta.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza reali censure nuove, doglianze già dedotte e disattese in appello.
  • La deduzione di vizio di motivazione non è idonea a fondare l'annullamento quando la sentenza impugnata offra una motivazione logica, coerente ed esente da manifesta illogicità sui punti decisivi.
  • La derubricazione della ricettazione in furto può essere esclusa quando manchino elementi probatori idonei a dimostrare la diversa fattispecie invocata dalla difesa.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente negata valorizzando sia il valore del bene sia le modalità concrete della condotta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.