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Ordinanza

Ordinanza n. 1062/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00190/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Friuli Venezia Giulia n. 190/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia e, nel corso del giudizio d'appello, hanno chiesto il differimento della trattazione dichiarando di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023 e di essere intenzionati ad aderire anche alla procedura prevista dall'art. 1, comma 554, della l. n. 207/2024. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti originariamente contestati né il contenuto della controversia sostanziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di rinvio presentata dagli appellanti e ha trasmesso gli atti al Presidente titolare della Sezione per la fissazione di una nuova udienza nell'ultimo trimestre del 2026. Il rinvio è stato disposto in considerazione della partecipazione, o dell'intenzione di partecipare, a procedure transattive che potrebbero determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità, oppure la cessazione della materia del contendere. Gli appellanti sono stati onerati di depositare gli ulteriori atti relativi al prosieguo della procedura transattiva. Non è stata definita la controversia nel merito e non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023

    La procedura prevista dalla disposizione è stata considerata rilevante ai fini della valutazione sull'eventuale sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 554, l. n. 207/2024

    La procedura cui gli appellanti intendono aderire è stata ritenuta potenzialmente idonea a incidere sulla permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la parte appellante dichiara di avere aderito, o di intendere aderire, a una procedura transattiva potenzialmente idonea a definire la controversia, il giudice può differire la trattazione per consentire il completamento della procedura e la verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
  • Il rinvio della trattazione non definisce il giudizio: all'udienza successiva il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse oppure potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, se ne ricorreranno i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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