Ordinanza n. 613/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot.: -OMISSIS- nr. -OMISSIS- adottato dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 18.12.2025 e notificato il 22.01.2026, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro adottato dal Questore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferite alla valutazione della pericolosità sociale e alla rilevanza degli elementi posti a fondamento del diniego. L'Amministrazione ha valorizzato una condanna penale definitiva per ricettazione, un foglio di via obbligatorio adottato nel 2025 per la dedizione del ricorrente alla commissione di reati e non impugnato, nonché il successivo arresto per furto aggravato. In relazione a quest'ultimo episodio, il ricorrente aveva ottenuto una pronuncia penale di proscioglimento, ma il giudice amministrativo ha rilevato che l'estinzione del reato era stata dichiarata soltanto all'esito positivo delle condotte riparatorie, implicitamente confermando la sussistenza del fatto contestato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, allo stato del giudizio, che il diniego del rinnovo apparisse legittimo e proporzionato. La pericolosità sociale è stata giudicata accertata in concreto e attuale, non sulla base della sola condanna definitiva per ricettazione, ma anche in ragione di fatti più recenti idonei a dimostrarne la persistenza. Il Collegio ha attribuito rilievo al foglio di via obbligatorio non impugnato e all'arresto per furto aggravato, considerando significativo che la pronuncia penale avesse dichiarato l'estinzione del reato solo dopo l'esito positivo delle condotte riparatorie. Il bilanciamento tra la pericolosità sociale e i trascorsi del richiedente in condizioni di legalità è stato ritenuto favorevole all'interesse pubblico. La cautela è stata inoltre negata considerando il già avvenuto rimpatrio dell'interessato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR ha escluso i presupposti per sospendere l'efficacia del diniego impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione della pericolosità sociale di un cittadino straniero che chieda il rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione può considerare non solo le condanne penali definitive, ma anche fatti successivi e recenti, purché complessivamente idonei a dimostrare in concreto e attualmente la persistenza della pericolosità.
- La valutazione della pericolosità sociale può fondarsi su una pluralità di elementi convergenti, tra cui un foglio di via obbligatorio non impugnato e un successivo arresto per fatti penalmente rilevanti.
- La dichiarazione penale di estinzione del reato conseguente all'esito positivo di condotte riparatorie non impedisce, nella valutazione amministrativa della pericolosità sociale, di attribuire rilievo alla sussistenza storica del fatto contestato.
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno risulta cautelarmente proporzionato quando costituisce l'esito del bilanciamento tra una pericolosità sociale concreta e attuale, comprovata da elementi plurimi e recenti, e i trascorsi del richiedente nel territorio nazionale.
- Il già avvenuto rimpatrio dell'interessato può essere considerato dal giudice nella valutazione della domanda cautelare di sospensione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →