Cassazione Penale, Sentenza n. 47761/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e vizio di motivazione, deducendo un 'ne bis in idem' sostanziale in quanto Brogno era stato già condannato per appropriazione indebita degli stessi beni oggetto della bancarotta per distrazione; si lamentava che la Corte d'appello avesse escluso la violazione per mancata certezza sull'identità dei beni. (2) violazione degli artt. 216 commi 1 e 2, 219 comma 2 e 237 legge fall., sostenendo che Brogno era impossibilitato a consegnare le scritture contabili per mancata notifica del fallimento e per il sequestro dei documenti dalla Guardia di Finanza; inoltre contestava la valutazione della credibilità del teste Fornaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'art. 649 c.p.p. sia stato violato: il ricorrente non aveva prodotto in sede di appello la sentenza penale del 21/12/2017 che lo aveva condannato per appropriazione indebita e poteva agevolmente farlo in secondo grado; in cassazione non è ammessa la produzione di nuovi documenti se non fosse stata impossibile nei precedenti gradi, e la verifica dell'identità del fatto ('ne bis in idem') implica un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato e inammissibile il rilievo sulla mancata consegna delle scritture: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato che Brogno era a conoscenza del fallimento (notifica dell'avviso) e che la documentazione contabile era incompleta (fino al 2007 mentre l'attività è proseguita fino al 2009); inoltre l'onere di conservazione delle scritture permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese. Non risultano elementi puntuali di travisamento delle testimonianze. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La previsione è stata invocata con riferimento al divieto di nuovo giudizio per fatti già accertati: la Corte ha rilevato che l'eccezione richiede prova e documentazione della precedente pronuncia e che l'accertamento dell'identità fattuale è valutazione di merito non sindacabile in cassazione
Riguarda l'obbligo di tenuta e consegna delle scritture contabili in caso di fallimento; la Corte ha ritenuto che l'obbligo sussista finché non interviene la cancellazione formale dal registro delle imprese
Richiamato nell'ambito dell'obbligo di consegna della documentazione contabile in caso di procedura concorsuale; la mancata consegna deve essere valutata alla luce della effettiva disponibilità dei documenti
Norme sanzionatorie e prescrizioni del legislatore fallimentare richiamate per valutare la responsabilità e le pene accessorie; interpretazione collegata al dovere di conservazione delle scritture e alle conseguenze del loro mancato deposito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il rispetto dei limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato redatto nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (poi prorogato)
Norma procedurale citata per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e per il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero
Massime di principio
- Per invocare la disciplina del 'ne bis in idem' è necessario produrre nei precedenti gradi di giudizio la pronuncia sulla quale si fonda l'eccezione; in Cassazione la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se ne fosse stata impedita la produzione nei gradi precedenti
- La verifica dell'identità fattuale tra due procedimenti (per esempio bancarotta vs appropriazione indebita) comporta valutazioni di merito: tali accertamenti non possono essere compiuti per la prima volta in sede di legittimità
- Le contestazioni circa l'impossibilità materiale di consegnare le scritture contabili (mancata notifica del fallimento, sequestro) devono essere provate puntualmente e tempestivamente; generiche ripetizioni di doglianze sono inammissibili
- L'obbligo di conservazione delle scritture contabili perdura fino alla cancellazione formale dall'albo/registro delle imprese: la mera cessazione effettiva dell'attività non estingue automaticamente tale obbligo
- Le censure sulla valutazione della credibilità dei testi richiedono l'indicazione precisa degli elementi oggetto di travisamento o contraddizione; senza ciò il sindacato di legittimità non può ritenersi fondato
- Chi propone impugnazioni deve rispettare il principio di autosufficienza: documenti e prove rilevanti vanno prodotti nei gradi in cui erano disponibili, pena l'esclusione in Cassazione
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