Cassazione Penale, Sentenza n. 39949/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce sostenendo: 1) carenza assoluta di prove circa l'attribuibilità alla stessa della materiale attività di alterazione/"taroccamento" dei dati identificativi del veicolo venduto ad Antonio Vairo (contestazione principale sul capo A, riciclaggio); 2) insufficienza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo e della carta di circolazione, nonché dell'esistenza di un profitto tratto dalla mediazione; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione apparente e non adeguatamente argomentata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso solo sul profilo della qualificazione del fatto contestato al capo A (riciclaggio dell'autovettura). Ha ritenuto erronea la motivazione della Corte d'appello che aveva attribuito alla Lamarina la responsabilità delle operazioni di alterazione basandosi unicamente sul fatto che ella aveva mediato la vendita del veicolo già "taroccato". La Cassazione ha affermato che per la configurazione del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) occorre prova, oltre al possesso o alla vendita, di un quid pluris che dimostri la partecipazione materiale o morale dell'imputato alle operazioni di alterazione; in difetto, il fatto dovrà essere riqualificato in ricettazione e la pena rideterminata in continuazione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la dichiarazione di responsabilità per il capo D) (ricettazione della carta di circolazione) è stata confermata e resa irrevocabile; il ricorso è stato annullato limitatamente alla qualificazione e al trattamento sanzionatorio del capo A) e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte interpreta la norma nel senso che non è sufficiente il semplice possesso, la vendita o la mera consapevolezza della provenienza illecita del bene; per configurare il reato di riciclaggio è necessario un quid pluris che dimostri la partecipazione dell'imputato alle operazioni di trasformazione o dissimulazione del bene (materiale o concorso morale). In mancanza, il fatto deve essere riqualificato in ricettazione.
Massime di principio
- La semplice mediazione nella vendita di un bene alterato o la mera conoscenza della sua natura illecita non sono di per sé sufficienti per integrare il reato di riciclaggio; il pubblico ministero deve dimostrare un contributo causale effettivo alla trasformazione o dissimulazione del bene.
- In assenza di prova della partecipazione materiale o morale all'operazione di taroccamento, la condotta va valutata come ricettazione (reato meno grave) e la pena va rideterminata di conseguenza.
- La qualificazione giuridica del fatto dipende dalla prova di un quid pluris oltre il possesso: elementi indiziari generici non bastano; il giudice di merito deve motivare specificamente come tali elementi colleghino l'imputato all'alterazione.
- La professionalità o l'esperienza nel commercio di autovetture può rafforzare la prova della consapevolezza della provenienza illecita (utile per ricettazione), ma non supplisce alla prova della partecipazione al taroccamento richiesta per il riciclaggio.
- Se la motivazione del giudice di merito si fonda su assunzioni non corroborate da elementi probatori specifici, la Cassazione può annullare la qualificazione giuridica e rinviare per nuovo giudizio.
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