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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19253/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in sede di riconoscimento ed esecuzione in Italia di una sentenza tedesca per furto aggravato e continuato, ha rifiutato la consegna e disposto l'esecuzione della pena in Italia. Deduce: (1) omissione nel riconoscere anche il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dall'autorità tedesca, senza che risultino provvedimenti di revoca; (2) errata determinazione del periodo di presofferto da detrarre (la Corte avrebbe calcolato 17 giorni anziché 203); (3) assenza del provvedimento che avrebbe motivato la presunta revoca della pena sospesa, nonostante il MAE riporti la revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Ha motivato l'annullamento con la carenza istruttoria: quando le informazioni contenute nel MAE relative ai titoli giurisdizionali o giudiziali sono contestate o incerte, è necessario acquisire la documentazione estera (anche tramite richiesta diretta all'autorità giudiziaria estera) per verificare la revoca della sospensione e per determinare correttamente il periodo di presofferto da detrarre. Per tali carenze non era possibile identificare con esattezza la portata del provvedimento estero e la corretta esecuzione della pena.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.161 del 2010

    Le disposizioni sono richiamate in relazione ai criteri e alle procedure per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di misure o sentenze straniere; la Corte ha ritenuto che, quando le informazioni nel MAE sono contestate o incerte, vadano approfondite mediante acquisizione della documentazione estera per consentire corretta esecuzione

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in relazione agli adempimenti procedurali per il riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri e alla necessità di determinare correttamente benefici e detrazioni (presofferto)

  • Codice di procedura penale

    Utilizzato insieme all'art.733 in ordine agli aspetti procedurali dell'esecuzione in Italia di sentenze straniere e al corretto calcolo della pena da eseguire

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alla necessità di riscontro formale sullo stato della sospensione della pena e su eventuali provvedimenti di revoca

  • Legge n.69 del 2005

    Prevede integrazioni documentali e obblighi informativi nella procedura passiva; la Corte sottolinea che le informazioni fornite tramite il MAE, se contestate, devono essere integrate con documentazione dall'autorità estera

  • Norma richiamata

    Citata dalla Corte in rapporto al caso di rifiuto della consegna e al successivo procedimento di riconoscimento ed esecuzione in Italia; implica l'obbligo di chiarire elementi essenziali del provvedimento estero prima di eseguire la pena

Massime di principio

  • Se il certificato/MAE con i dati della sentenza estera risulta contrastante o incompleto, il giudice italiano deve acquisire la documentazione originale dall'autorità giudiziaria estera prima di riconoscere ed eseguire la sentenza.
  • La sospensione condizionale concessa dall'autorità estera deve essere verificata mediante il provvedimento che ne attesta la revoca o la permanenza; in mancanza la Corte non può presumere la revoca.
  • Il periodo di presofferto (custodia cautelare o altra detenzione preventiva) va calcolato correttamente e documentato: eventuali discrepanze tra sentenza estera e MAE richiedono chiarimenti formali e integrazioni.
  • Carente istruttoria documentale sulla portata del provvedimento estero può portare all'annullamento della decisione di riconoscimento ed esecuzione e al rinvio per nuovo giudizio.
  • In procedura passiva internazionale, quando emergono dubbi sui titoli giurisdizionali o giudiziali, la cooperazione diretta con l'autorità straniera (richiesta di atti) è obbligatoria per garantire un regolare esercizio dell'esecuzione in Italia.

Testo integrale

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