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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08929/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla mancata concessione del beneficio fosse viziata; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito può motivare il diniego anche solo con un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento sintetico agli elementi negativi ritenuti decisivi oppure alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la motivazione del giudice di merito dia conto, in modo congruo, degli elementi negativi decisivi o dell'assenza di elementi positivi.
  • Ai fini del rigetto del beneficio delle attenuanti generiche non è richiesta una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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