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Sentenza

Sentenza n. 13816/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento • del verbale di esclusione del 12 gennaio 2023 e della relativa scheda di valutazione del candidato, con i quali l'Amministrazione ha dichiarato l'odierna ricorrente non idonea alla "prova 2 - valutazione della resistenza” al Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con il Decreto Dipartimentale n. 34 del 21/02/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 25 febbraio 2022

Giustizia amministrativa202305817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta mancanza di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva più interesse alla definizione nel merito della controversia. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese processuali sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di esclusione e relativa scheda di valutazione recanti la non idoneità alla prova di valutazione della resistenza nel concorso per 300 posti di vigile del fuoco

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del 12 gennaio 2023 e la relativa scheda di valutazione con cui era stata dichiarata non idonea alla prova 2, relativa alla valutazione della resistenza, del concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 12 maggio 2026, la difesa della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, anche perché la ricorrente è risultata vincitrice di altro concorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e accertata dal giudice, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • La vittoria ottenuta in un diverso concorso può integrare, secondo quanto emerge dalla decisione, una ragione sopravvenuta di perdita dell'interesse alla definizione nel merito dell'impugnazione relativa a una precedente procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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