Cassazione Penale, Ordinanza n. 05656/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza d'appello contestava la correttezza della motivazione e deduceva il travisamento della prova in relazione alla dichiarazione di responsabilità per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la corte territoriale avesse valutato erroneamente le circostanze dell'arresto e gli elementi indiziari posti a fondamento della condanna. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e che la motivazione di appello era congrua, logicamente coerente e non viziata da travisamento probatorio. In fatto, l'imputato era stato sorpreso all'interno della propria autovettura, seduto al posto di guida, con un involucro di cellophane tra le gambe; alla vista degli operanti tentava dapprima di occultarlo sotto il sedile e poi di avviare l'auto per allontanarsi, disperdendo così il contenuto dell'involucro all'interno del veicolo e sulla strada. La sostanza era cocaina, pari a grammi 17,219, dalla quale erano ricavabili 61 dosi singole; nel capo di imputazione si richiamavano anche una rilevante somma di denaro, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione adeguata e immune da illogicità o contraddizioni sulla detenzione della cocaina e sulla finalità di spaccio, sicché le doglianze difensive non superavano la soglia dell'ammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione è richiamata come base della contestazione per detenzione di cocaina a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità, ma la Corte si limita a verificare la tenuta della motivazione di merito sulla responsabilità.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie è quella della detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio; la decisione conferma la valutazione probatoria del giudice di merito sulla destinazione della sostanza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della critica alla motivazione o del preteso travisamento della prova, si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese con argomenti congrui e non illogici.
- La valutazione della finalità di spaccio può essere desunta da un complesso di elementi fattuali, tra cui quantità della sostanza, modalità di occultamento o dispersione, possesso di denaro, materiale per il confezionamento e sostanze da taglio.
- Non sussiste travisamento probatorio quando il giudice di merito abbia correttamente accertato le circostanze di fatto rilevanti e la censura difensiva miri solo a sollecitare una diversa lettura delle prove.
- Quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente sulla responsabilità penale, la Corte di cassazione non può sostituire una propria diversa valutazione del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
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