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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6003 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione - Pagamento in pendenza del processo - Rigetto di ricorso avverso avviso di accertamento - Riscossione frazionata - Sanzioni - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato. È stata ritenuta legittima la cartella relativa ai due terzi delle imposte accertate e delle sanzioni irrogate: l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 consente infatti la riscossione frazionata, in pendenza del giudizio e prima del passaggio in giudicato della sentenza, anche delle somme dovute a titolo di sanzioni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della cartella emessa dopo il rigetto del ricorso contro l'avviso di accertamento, sostenendo che, prima del passaggio in giudicato della sentenza, non potessero essere riscosse le sanzioni e, più in generale, gli importi richiesti. La questione riguardava quindi l'ambito della riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 durante la pendenza del processo.

Norme richiamate

  • Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma disciplina il pagamento e la riscossione dei tributi in pendenza del processo e consente la riscossione frazionata delle somme risultanti dall'atto impugnato secondo l'esito della decisione giudiziale. Nel caso esaminato, tale riscossione può riguardare anche le sanzioni, nonostante la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Massime di principio

  • Il rigetto del ricorso contro l'avviso di accertamento può consentire all'Amministrazione di procedere alla riscossione frazionata delle somme dovute anche se la sentenza è ancora impugnabile.
  • La riscossione in pendenza del giudizio non riguarda necessariamente soltanto l'imposta: nei limiti previsti dalla legge può comprendere anche le sanzioni.
  • La cartella è legittima se rispetta la percentuale riscuotibile prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 e si fonda sull'esito della decisione intervenuta nel giudizio.
  • L'eventuale successiva riforma della sentenza può incidere sugli importi effettivamente dovuti e comportare lo scomputo, il rimborso o la rideterminazione delle somme riscosse.

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