Cassazione Penale, Sentenza n. 20403/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il ricorso avverso il sequestro preventivo della somma di euro 81.372,00 ritenuta pertinente al reato di vendita di prodotti contraffatti. La ricorrente ha contestato la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra il denaro e il reato e la proporzionalità del sequestro, sostenendo che i documenti prodotti dimostravano la provenienza lecita del denaro e che non vi era prova dell'accumulo di quella somma a seguito dell'illecito commercio di merce contraffatta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione adeguata e non carente: il notevole quantitativo di merce contraffatta rinvenuta (536 capi) e l'ingente somma di denaro per la quale inizialmente non era stata fornita giustificazione rendevano plausibile la pertinenzialità del denaro rispetto al reato. Le fatture e i registri prodotti dalla difesa non sono stati ritenuti idonei a dimostrare la lecita provenienza del denaro. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Predisposizione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale secondo la norma richiamata; non rilevante ai fini della decisione sostanziale sul merito del sequestro
Limita il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale all'ambito della violazione di legge (comprendendo errores in iudicando e in procedendo); richiede vizi motivazionali di particolare gravità per configurare la violazione di legge
Disciplina la richiesta di appello in tema di misure cautelari reali; richiamato per chiarire il corretto ambito impugnatorio e la possibilità di ricorso per cassazione
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Indica il motivo autonomo di ricorso per manifesta illogicità della motivazione, distinto dalla violazione di legge; richiamato per spiegare i limiti delle censure in cassazione
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di una somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione ordinanze relative a misure cautelari reali occorre dedurre specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del giudice del tutto incomprensibile o assente; mere contestazioni di fatto o argomentazioni difensive non bastano.
- La pertinenzialità di somme al reato può essere ritenuta quando è rinvenuta una significativa quantità di merce illecita insieme a ingenti disponibilità liquide per le quali non viene fornita una giustificazione credibile: in tali casi la ricostruzione dei giudici di merito ha elevata presunzione di fondatezza.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro di denaro è necessario fornire documentazione dettagliata e congruente (es. fatture, registri contabili, prova di entrate corrispondenti) che colleghi in modo chiaro le somme a operazioni lecite; documenti generici o non coerenti con il volume di affari dichiarato rischiano di essere considerati insufficienti.
- In sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione dei fatti e delle prove: le censure devono concentrarsi su profili di diritto e sulla correttezza e completezza della motivazione del giudice di merito.
- Chi propone ricorso temerario o palesemente infondato rispetto ai requisiti di ammissibilità può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.
Testo integrale
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