Cassazione Penale, Ordinanza n. 13604/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel giudizio di legittimità ha proposto ricorso l'imputato, lamentando un vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova. Il ricorso investiva in particolare le dichiarazioni della teste Piccione, coniuge della persona offesa, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando l'attendibilità della teste e della persona offesa. La Corte rileva però che tali censure erano già state dedotte in appello e che la sentenza impugnata le aveva respinte con motivazione puntuale e logicamente esente da vizi, sicché il ricorso si traduceva in una mera rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello, e che, sotto la veste del vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dell'attendibilità dei testimoni, operazione preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la base per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso richiamava, in sostanza, il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che tale censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del merito sotto forma di vizio di motivazione, quando la sentenza di appello abbia già affrontato e disatteso in modo puntuale le medesime doglianze.
- Le censure sull'attendibilità della persona offesa o dei testimoni attengono alla valutazione del fatto e non possono essere rivalutate in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o vizi logici decisivi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a reiterare motivi già dedotti in appello e non si confronti realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13433/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13434/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13435/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13436/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13437/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13439/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →