Cassazione Penale, Sentenza n. 22883/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di tentato omicidio in concorso e porto di due pistole. Il ricorso deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alla gravità indiziaria del tentato omicidio, sostenendo che il colpo sarebbe esploso accidentalmente per un passaggio di mano della pistola e che il Tribunale non avrebbe valutato le contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa e le dichiarazioni dell'indagato rese in interrogatorio; inoltre, la difesa evidenziava elementi (colpo non diretto a parti vitali, unicità del colpo, ritardo psicomotorio dell'imputato, inconsapevolezza della presenza di armi da parte degli altri) idonei a escludere l'animus necandi. (2) inosservanza/erronea applicazione e mancata motivazione circa le esigenze cautelari: si eccepiva l'assenza del pericolo di reiterazione dei reati in ragione dell'incensuratezza, della regolare attività lavorativa e del ritardo psicomotorio del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la censura infondata perché, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, il controllo è limitato alla verifica dell'adeguatezza della motivazione rispetto ai canoni della logica e del diritto e non alla rivalutazione completa delle emergenze probatorie. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione puntuale e autonoma rispetto all'ordinanza applicativa, valorizzando convergenti elementi indiziari: videoriprese che riproducono l'ingresso armato e la permanenza dei soggetti nell'abitazione, intercettazioni che delineano una spedizione punitiva collegata a precedenti vicende legate agli stupefacenti, e le dichiarazioni della persona offesa che hanno indicato il ricorrente come autore dello sparo. Sulla base di questi elementi il Tribunale ha correttamente escluso l'ipotesi dell'esplosione accidentale, desumendo invece il dolo omicidiario dall'idoneità e dalle modalità dell'azione (irruzione armata in luogo chiuso, utilizzo di due pistole, esplosione di più colpi, sparo che ha attinto la regione dorsale paravertebrale). La Corte ha altresì ritenuto irrilevanti, ai fini dell'esclusione del dolo, le generiche argomentazioni circa il ritardo psicomotorio del ricorrente, non adeguatamente dimostrate in senso idoneo a inficiare la capacità di intendere e volere. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione in ragione della contiguità del ricorrente ad ambienti criminali, della reperibilità di armi e della spregiudicatezza dimostrata con lo sparo, ritenendo tali elementi prevalenti rispetto alla incensuratezza e alla regolare attività lavorativa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen. (modello motivazionale per il riesame)
Il modello motivazionale del provvedimento del riesame deve conformarsi ai canoni indicati dall'art. 292 c.p.p.; la Corte ha verificato che il Tribunale abbia adeguatamente esposto le ragioni che giustificano la gravità indiziaria, conformandosi ai canoni della logica e del diritto
art. 546 cod. proc. pen. (riferimento strutturale al modello di motivazione)
Richiamato come riferimento strutturale per la motivazione del provvedimento cautelare: la motivazione deve essere idonea a valutare indizi e non prove, e il Tribunale ha rispettato tale standard
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale trasmissione in esecuzione della pronuncia
Orientamenti giurisprudenziali della Cassazione (Sez. U., Sez. 1 e altre)
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino); Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018 (Comelli); Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013 (Polisi) e altra giurisprudenza citata
Principi consolidati richiamati: il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo dell'adeguatezza della motivazione; in assenza di ammissioni, l'animus necandi può essere desunto dall'idoneità della condotta (mezzo usato, zona attinta, modalità esecutive); la valutazione delle esigenze cautelari può superare l'effetto attenuante di incensuratezza se la condotta dimostra elevata pericolosità
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari il controllo della Corte è limitato alla verifica dell'adeguatezza e congruenza della motivazione rispetto ai canoni logico-giuridici e non consente una piena rinnovazione probatoria.
- La sussistenza dell'animus necandi può essere desunta, in mancanza di ammissioni, dall'idoneità concreta della condotta e dalle modalità esecutive (arma usata, distretto corporeo colpito, reiterazione degli spari, chiusura di vie di fuga, contesto dell'azione).
- La semplice prospettazione di una possibile accidentalità dello sparo va confutata con argomentazioni specifiche: la valutazione difensiva generica non è sufficiente a scalfire un quadro indiziario fondato su video, intercettazioni e dichiarazioni della vittima.
- Condizioni personali del difensore (es. ritardo psicomotorio, incensuratezza, lavoro regolare) possono attenuare la valutazione cautelare solo se documentalmente e specificamente dimostrate e se idonee a incidere sulla capacità di intendere e volere o sulla pericolosità; altrimenti restano presunzioni superabili dalla gravità della condotta.
- Intercettazioni e videoriprese, se valutate in modo coerente e convergente con dichiarazioni testimoniali, costituiscono elementi forti per la configurazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
- La gravità dell'azione (irruzione armata, uso di più armi, esplosione di colpi in luogo chiuso) può giustificare la custodia cautelare in carcere anche in presenza di unica ferita non fatale, se la condotta evidenzia elevata capacità lesiva e volontà di offendere.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari la pregressa incensuratezza ha valore di mera presunzione relativa di minore pericolosità sociale e può essere superata da elementi concreti che indicano rischio di reiterazione.
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