Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37347/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Terracina, ritenendo non allegata all'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. (introdotto dal D.lgs. 150/2022). Il ricorrente deduceva che, invece, all'atto di appello era stato allegato l'atto di nomina ed elezione di domicilio trasmesso dal difensore a mezzo PEC. La parte civile ha sollevato, in memoria successiva, una questione di presunta invalidità dell'elezione di domicilio per assenza di autentica della firma dell'imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'atto di nomina ed elezione di domicilio era effettivamente depositato unitamente all'impugnazione (trasmesso via PEC) e che, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Latina era infondata. Ha inoltre escluso rilevanza della nuova eccezione della parte civile (mancata "autentica" della firma), ritenendola inedita rispetto alla motivazione impugnata e osservando che l'autenticazione può essere implicita nella sottoscrizione digitale dell'atto di appello. In conclusione la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rimesso gli atti al Tribunale di Latina per il proseguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte interpreta la norma come condizione di ammissibilità dell'impugnazione: l'elezione/dichiarazione di domicilio deve essere depositata con l'atto di impugnazione; se mancante, l'appello è inammissibile.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia")

    norma istitutiva dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. in attuazione della legge delega

    Il d.lgs. ha introdotto l'obbligo di allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio con l'appello, coordinandosi con le altre novità procedurali per le notificazioni.

  • art. 157-ter cod. proc. pen.

    "In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater"

    La norma vincola la validità della notificazione alla corretta indicazione del domicilio ai sensi dell'art. 581; rafforza l'esigenza che l'elezione di domicilio sia aggiornata al momento dell'impugnazione.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ... nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1."

    La modifica della rubrica e del contenuto dimostra che la dichiarazione/elezione di domicilio non conserva più una validità "illimitata" per ogni stato e grado del procedimento; per l'appello è quindi necessario un nuovo deposito se l'elezione non è stata resa con l'impugnazione.

  • art. 50 comma 1 ter cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla possibilità di nomina ed elezione di domicilio in atti difensivi; nella fattispecie la nomina/elezione è stata dedotta come allegata all'appello in base a questa previsione.

  • art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite circa l'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; nella vicenda il motivo è stato proposto nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Dopo la riforma Cartabia, l'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione a pena di inammissibilità.
  • Non è più sufficiente fare riferimento a una elezione di domicilio effettuata in precedenti gradi del procedimento: per l'appello va depositata nuovamente se non espressamente valida per il nuovo grado.
  • La produzione dell'atto di nomina/elezione via PEC e il deposito congiunto all'impugnazione rendono tale documento parte integrante dell'impugnazione stessa.
  • La sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione può implicitamente autenticare la firma dell'elezione di domicilio allegata, soprattutto quando il documento è depositato unitamente all'appello; per evitare contestazioni, è però preferibile allegare documenti con chiara firma digitale o altra autenticazione espressa.
  • Eccezioni sollevate per la prima volta in sede di memoria (o che siano estranee alla motivazione originaria) possono essere considerate inedite e non decisive se la motivazione impugnata non le aveva affrontate.
  • Prassi consigliata: prevedere sempre nell'atto d'impugnazione una dichiarazione esplicita di elezione/dichiarazione di domicilio, allegare la nomina/elezione con firma digitale o autenticata e indicare in calce che il documento è depositato unitamente all'appello, per blindare l'ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.