Cassazione Civile, Ordinanza n. 20751/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore impugnava la sentenza della Corte d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore di lavoro al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva. La lite traeva origine da un licenziamento disciplinare fondato su addebiti relativi alla gestione del mezzo di trasporto: l’autobus sarebbe stato lasciato incustodito con il motore acceso, vi sarebbero state altre irregolarità nella conduzione del veicolo, nonché la vendita di un biglietto non disponibile e l’incasso della relativa somma con maggiorazione. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: con il primo si deduceva violazione dell’art. 53 del R.D. n. 148/1931, dell’art. 18 St. lav., nonché degli artt. 1324 e 1418 c.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato le violazioni procedurali del datore e le conseguenze di tali violazioni sulla validità del licenziamento; con il secondo si lamentava violazione degli artt. 2106 c.c., 7 e 18 St. lav., assumendo la tardività del recesso per il tempo trascorso tra i fatti e la contestazione/licenziamento; con il terzo si deduceva violazione degli artt. 2106, 1453 e 2119 c.c., sostenendo che non potesse integrare giusta causa una appropriazione di somma modesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha richiamato il proprio orientamento in materia di autoferrotranvieri: quando il lavoratore richiede l’intervento del Consiglio di disciplina ai sensi degli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148/1931, il potere disciplinare si sposta in capo a tale organo collegiale; se il datore di lavoro irroga comunque la sanzione/licenziamento, l’atto è nullo per violazione di norma imperativa e tale nullità comporta la reintegrazione del lavoratore, in applicazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2024. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 R.D. n. 148/1931
Nel procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, se il lavoratore richiede la decisione del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta soltanto a tale organo; il datore di lavoro diviene privo di potere sanzionatorio.
art. 54 R.D. n. 148/1931
Norma speciale richiamata in collegamento con la procedura disciplinare degli autoferrotranvieri e con il ruolo del Consiglio di disciplina.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di invalidità/effetti del licenziamento disciplinare, in relazione alle violazioni procedurali dedotte.
Richiamato nel primo motivo in combinazione con la dedotta violazione delle regole sulla validità dell’atto disciplinare.
Richiamato per sostenere la nullità del licenziamento in presenza di violazione di norma imperativa.
Richiamato nei motivi secondo e terzo in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare e alla legittimità del licenziamento.
Richiamato per denunciare violazioni del procedimento disciplinare e la conseguente illegittimità del recesso.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte non si è pronunciata specificamente su tale profilo per assorbimento.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza della giusta causa, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
In caso di nullità del licenziamento, anche per violazione di norma imperativa, comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione; la Corte richiama la lettura risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22/2024.
Corte cost. n. 22/2024
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui riferiva la tutela reintegratoria alle sole ipotesi di nullità testuale, estendendone l’ambito alle altre nullità rilevanti.
Massime di principio
- Nel regime disciplinare speciale degli autoferrotranvieri, la richiesta del lavoratore di deferimento al Consiglio di disciplina sposta la competenza sanzionatoria a tale organo; il datore di lavoro che irroghi ugualmente la sanzione agisce in difetto di potere e l’atto è nullo per violazione di norma imperativa.
- La nullità del licenziamento disciplinare derivante da violazione di una regola imperativa del procedimento speciale integra una nullità di protezione e comporta la tutela reintegratoria prevista dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, come reinterpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale.
- Quando un motivo di ricorso è fondato su una causa assorbente di nullità del licenziamento, restano assorbite le ulteriori censure relative a tardività della contestazione, proporzionalità della sanzione e sussistenza della giusta causa.
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