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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15249/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Antinori chiedeva la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso decreto penale di condanna (11/12/2018), sostenendo di non aver avuto conoscenza effettiva del decreto fino a quando non ha potuto accedere alla corrispondenza nel marzo 2021. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo che la notifica fosse stata effettuata presso la residenza formale (abitazione dei genitori) e che il ricorrente non avesse fornito prove della mancata conoscenza successiva alla notifica. Il ricorrente contestava tale valutazione, documentando che la notifica era pervenuta alla residenza dei genitori (in comune diverso da quello di effettiva dimora del ricorrente), che la cassetta postale era distante circa 150 metri dall'abitazione, che i genitori erano affetti da COVID-19 nel periodo e quindi non ritirarono la posta, e che l'opposizione era stata presentata tempestivamente dopo la presa di conoscenza, senza intento dilatorio (richiesta di oblazione). In cassazione si deduceva violazione e mala motivazione in relazione agli artt. 170 e 175 c.p.p. e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio per cui, se l'istante allega e documenta le ragioni della mancata conoscenza e non sussiste prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dell'atto regolarmente notificato, il giudice deve disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione. La Corte ha annullato l'ordinanza del GIP e ha rinviato al Tribunale di Civitavecchia per nuovo esame dell'istanza di restituzione nel termine, con valutazione di tutte le risultanze e, se necessario, svolgimento di ulteriori accertamenti istruttori e confronto con gli elementi allegati dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione a mezzo posta e i suoi effetti (compiuta giacenza). La Corte sottolinea che la regolarità formale della notifica non è sufficiente a provare automaticamente la conoscenza effettiva dell'atto: se il ricorrente allega cause plausibili di mancata conoscenza e non vi è prova positiva della conoscenza tempestiva, deve essere concessa la restituzione del termine.

  • art. 170, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che, quando la notifica a mezzo posta non sia andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, si debba procedere con le forme ordinarie. Richiama l'obbligo di corrette modalità notificatorie quando la procedura postale risulti inefficace.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità e presunzioni connesse alla notificazione. Va interpretata insieme all'art.170: la mera effettuazione formale della notifica non determina necessariamente la prova della conoscenza effettiva quando il ricorrente allega circostanze che rendono plausibile la mancata conoscenza.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione per vizio di motivazione: la Corte ha accolto il motivo di cassazione diretto a censurare la motivazione del GIP ritenuta insufficiente e non convincente nel rigetto della richiesta di restituzione.

Massime di principio

  • La notifica formale di un atto (anche per compiuta giacenza) non fa automaticamente presumere la conoscenza effettiva: il giudice deve valutare le allegazioni e la documentazione del destinatario.
  • Se il ricorrente allega e documenta ragioni plausibili della mancata conoscenza (es. notifica presso diverso domicilio, terzi che gestiscono la posta, malattia/isolamento dei conviventi, distanza della cassetta postale) e non esiste prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza, va disposta la restituzione del termine per proporre opposizione.
  • Documentare subito e con prove concrete (certificati medici, autocertificazioni, dichiarazioni, documentazione postale, prove di residenza effettiva diversa dalla residenza formale) aumenta le probabilità di ottenere la restituzione del termine.
  • Il breve ritardo tra la scadenza del termine e la presentazione dell'opposizione dopo la presa di conoscenza (qui 31 giorni) è un elemento che può essere valutato favorevolmente per escludere intenti dilatori.
  • Se la notifica a mezzo posta risulta non andata a buon fine per irreperibilità, va valutato se è stato rispettato l'obbligo di procedere con le forme ordinarie (art.170 c.p.p., comma 3); eventuali irregolarità nella procedura possono rafforzare la richiesta di restituzione.
  • In fase di resistenza alla richiesta di restituzione il giudice deve motivare in modo circostanziato e non su mere congetture la valutazione della conoscenza effettiva: motivazione vaga o mancata considerazione probatoria può giustificare annullamento in Cassazione.

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