Cassazione Penale, Sentenza n. 36192/2026 del 14/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Brindisi il 3 febbraio 2022 per truffa aggravata in concorso con persone rimaste ignote, commessa il 10 settembre 2018; la condanna era stata confermata dalla Corte di appello di Lecce e il precedente ricorso per cassazione era stato rigettato, rendendo irrevocabile la sentenza d’appello. Con ricorso straordinario, la difesa ha denunciato un errore percettivo della Corte di cassazione, che aveva ritenuto nuova l’eccezione di violazione del termine a comparire ex art. 601, comma 3, c.p.p. La difesa sosteneva che l’eccezione era stata invece formulata nelle conclusioni depositate in appello: dopo un primo decreto di citazione dell’11 febbraio 2025, notificato il 12 febbraio all’imputato e al difensore d’ufficio ma non al difensore di fiducia già nominato, la Corte d’appello aveva emesso un secondo decreto il 7 marzo 2025, notificato anche all’imputato, per un’udienza fissata al 28 marzo 2025; la seconda notifica all’imputato era avvenuta senza il rispetto del termine a comparire. La difesa chiedeva che fosse riconosciuto l’errore di fatto, deducendo la tempestiva proposizione dell’eccezione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha riconosciuto che la precedente decisione di legittimità aveva letto in modo non puntuale gli atti, poiché l’eccezione sulla tardività della seconda notificazione risultava effettivamente formulata in appello. L’errore, tuttavia, non era decisivo: il primo decreto era stato regolarmente e tempestivamente notificato all’imputato e indicava la stessa udienza del 28 marzo 2025; la rinnovazione si era resa necessaria soltanto per notificare l’atto al difensore di fiducia pretermesso. La seconda notificazione all’imputato non era necessaria e la sua tardività non aveva pregiudicato il diritto di difesa, sicché la censura era manifestamente infondata e la sua corretta valutazione non avrebbe modificato l’esito del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la condanna al pagamento dell’ammenda prevista dall’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Ne consegue che l’imputato era già stato ritualmente e tempestivamente informato della data dell’udienza in virtù del primo decreto di citazione, la cui notificazione nei suoi confronti rispettava il termine a comparire.
Il termine a comparire si considera rispettato nei confronti dell’imputato quando questi sia stato tempestivamente informato dell’udienza mediante un primo decreto validamente notificato; la successiva rinnovazione dell’atto, disposta per sanare l’omessa notificazione al difensore di fiducia, non rende necessaria una nuova notificazione all’imputato già ritualmente informato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la definizione del procedimento de plano avuto riguardo alle ragioni della presente decisione, le quali consentono anche di non disporre la condanna del ricorrente al pagamento dell’ammenda ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nel caso deciso, pur dichiarando inammissibile il ricorso straordinario, la Corte ha ritenuto che le ragioni della decisione consentissero di non condannare il ricorrente al pagamento dell’ammenda prevista dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore percettivo deve essere decisivo: non è sufficiente che la Corte abbia letto in modo inesatto gli atti se la censura cui l’errore si riferisce è manifestamente infondata e la sua corretta valutazione non avrebbe condotto a una decisione diversa.
- La rinnovazione della citazione d’appello effettuata per porre rimedio all’omessa notificazione al difensore di fiducia non impone una nuova notificazione all’imputato quando questi abbia già ricevuto tempestivamente un primo decreto valido, recante la stessa data d’udienza; in tale situazione, la tardività della seconda notificazione all’imputato non determina una lesione del diritto di difesa.
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