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Sentenza

Sentenza del 25/09/2015 n. 1957 - Comm. Trib. Prov. Genova

CONTENZIOSO - Contributo unificato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di esenzione è stata respinta. Anche le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato, poiché l'esenzione non risulta espressamente prevista per gli atti giurisdizionali e non può essere ricavata in via interpretativa dalla generale finalità non lucrativa dell'ente. La decisione richiama l'ordinanza della Corte costituzionale n. 164/2010 e la sentenza della Corte di cassazione n. 21522/2013.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento delle ONLUS al pagamento del contributo unificato per gli atti e procedimenti giurisdizionali. La contestazione si fondava sull'esenzione prevista dalla Tabella allegata, Tabella B, al DPR 642/1972 e sulla natura non lucrativa dell'organizzazione. È stato però applicato il principio di tassatività delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali: tali benefici non possono essere estesi per analogia a fattispecie non espressamente contemplate. L'esenzione prevista dalla normativa sugli atti esenti non è stata ritenuta estensibile al contributo unificato dovuto per l'accesso alla giustizia.

Norme richiamate

  • DPR 642/1972, Tabella allegata, Tabella B

    Tabella all. B DPR 642/72

    Le ipotesi di esenzione dagli atti e tributi disciplinati devono essere interpretate restrittivamente e non consentono di estendere automaticamente il beneficio al contributo unificato relativo agli atti giurisdizionali.

  • Principio di tassatività delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali

    Un'esenzione o agevolazione fiscale opera soltanto quando prevista espressamente dalla legge; non può essere applicata per analogia a soggetti o atti non inclusi nella disposizione.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 164/2010

    Richiamata a sostegno dell'interpretazione restrittiva delle disposizioni che prevedono esenzioni e dell'impossibilità di estenderle oltre i casi espressamente stabiliti.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 21522/2013

    Richiamata per affermare che la qualifica di ONLUS, da sola, non comporta l'esenzione dal contributo unificato in assenza di una previsione normativa specifica.

Massime di principio

  • La qualifica di ente non lucrativo o ONLUS non determina automaticamente l'esenzione da tributi, diritti o contributi processuali.
  • Le esenzioni fiscali e processuali devono essere previste da una norma espressa e sono normalmente interpretate in modo restrittivo.
  • Un'esenzione riferita genericamente ad atti o documenti non si estende necessariamente agli atti giurisdizionali o al contributo unificato.
  • Prima di omettere il pagamento di un contributo processuale occorre verificare l'esistenza di una disposizione specifica applicabile sia al soggetto sia al procedimento concreto.
  • La finalità solidaristica o non lucrativa dell'ente, da sola, non consente di ottenere agevolazioni in assenza di un'esplicita base normativa.

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