Cassazione Civile, Ordinanza n. 26357/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il fallimento aveva promosso in primo grado un'azione di simulazione e, subordinatamente, un'azione revocatoria ordinaria contro la società estera che aveva acquistato un immobile da un socio illimitatamente responsabile e liquidatore della società poi fallita. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato l'improseguibilità del giudizio ritenendo non integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi del socio deceduto. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: primo, sostenendo che la notifica dell'atto di riassunzione agli eredi in forma impersonale e collettiva presso l'ultimo domicilio era sufficiente; secondo, deducendo che il socio deceduto era comunque rappresentato dal curatore fallimentare, essendo stato dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile; terzo, contestando che la Corte d'appello avesse realmente impartito un ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi, la cui inosservanza avrebbe giustificato l'improseguibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, la riassunzione deve essere notificata personalmente ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e non è sufficiente la notifica impersonale e collettiva agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius. Tuttavia, ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva considerato che il socio era stato dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile e che, per le controversie su rapporti patrimoniali, il curatore fallimentare aveva legittimazione processuale; inoltre, la Corte d'appello non aveva emesso un vero e proprio ordine di integrazione del contraddittorio, ma solo rinvii e inviti a fornire dimostrazioni e a effettuare eventuali notifiche. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
la riassunzione del processo in sede di rinvio deve avvenire con citazione notificata personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c.; non è sufficiente la notifica impersonale agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius
la notificazione impersonale e collettiva presso l'ultimo domicilio del defunto è prevista per la riassunzione del processo interrotto per morte della parte, ma non per il giudizio di rinvio
richiamato per l'estensione della disciplina della notificazione al fine della decorrenza del termine breve per impugnare
richiamato per l'estensione della disciplina della notificazione al fine della decorrenza del termine breve per impugnare
richiamato per l'estensione della disciplina della notificazione dell'impugnazione
indicato come norma procedurale cui rinvia l'art. 392 c.p.c. per la notificazione personale
l'estinzione per mancata integrazione del contraddittorio si verifica solo se il giudice assegna un termine perentorio e tale integrazione non avviene
l'estinzione del processo in sede di rinvio consegue solo alla mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato dal giudice
art. 43 legge fall.
attribuisce al curatore la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali del fallito; richiamato per il curatore del socio fallito
art. 66 legge fall.
richiamato per la legittimazione del curatore ad agire con azione revocatoria ordinaria contro atti dispositivi del fallito
richiamato tra le norme evocate nel motivo, in relazione all'interesse ad agire/contraddire
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente ha assolto al requisito di specificità riportando gli atti processuali rilevanti e depositandone copia
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, la riassunzione deve essere effettuata con notifica personale della citazione; non è sufficiente, per regola generale, una notifica impersonale e collettiva agli eredi del defunto presso l'ultimo domicilio del de cuius.
- La disciplina della riassunzione del processo interrotto per morte della parte non si estende automaticamente alla riassunzione nel giudizio di rinvio, che è soggetta alla più rigorosa forma della notificazione personale prevista dall'art. 392 c.p.c.
- L'estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio in sede di rinvio presuppone un concreto ordine del giudice, con assegnazione di un termine perentorio; meri rinvii o inviti a chiarire la platea dei chiamati all'eredità non equivalgono a tale ordine.
- Quando una parte sia stata dichiarata fallita, la sua legittimazione processuale per le controversie relative a rapporti patrimoniali è in linea di principio attratta dalla curatela fallimentare; il giudice deve verificare se ciò renda superflua o comunque non decisiva la presenza personale del fallito o, dopo la morte, dei suoi eredi.
- In presenza di più possibili fondamenti della decisione in rito, il giudice di legittimità può cassare la sentenza se la motivazione non chiarisce perché la rappresentanza del fallito da parte del curatore non sia stata ritenuta sufficiente e se manca un effettivo ordine di integrazione del contraddittorio non ottemperato.
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