Sentenza del 29/01/2018 n. 136 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Sentenza estinzione giudizio per cessata materia del contendere - efficacia di giudicato sostanziale - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio riguardava l'impugnazione di avvisi di accertamento tributario. Nel corso del procedimento il contribuente ha definito automaticamente le pendenze fiscali mediante il cosiddetto condono, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia. Si è quindi posto il problema degli effetti della definizione sul giudizio e, in particolare, della possibilità che la pronuncia di estinzione producesse un giudicato sostanziale sui dati indicati dal contribuente nelle dichiarazioni oggetto di rettifica.
La decisione
La definizione automatica delle pendenze tributarie ha determinato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La pronuncia ha comportato la caducazione delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio che non erano ancora passate in giudicato. Tuttavia, la decisione di estinzione non ha efficacia di giudicato sostanziale, salvo limitatamente all'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo. Pertanto, non si è consolidata, con efficacia vincolante, la correttezza dei dati dichiarati dal contribuente né l'infondatezza delle rettifiche dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione è richiamata nel contesto della controversia tributaria e della definizione delle pendenze, ma dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione della norma da parte della sentenza.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita tramite condono o altra procedura di definizione automatica, il giudizio deve normalmente essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L'estinzione per cessata materia del contendere accerta soltanto che non vi è più interesse a proseguire il processo; di regola non decide nel merito la fondatezza dell'accertamento fiscale.
- Le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, se non sono passate in giudicato, vengono private di efficacia processuale dalla definizione della lite.
- La pronuncia di estinzione non consolida automaticamente i dati indicati dal contribuente nelle dichiarazioni e non impedisce, in linea generale, che tali dati siano valutati in altri procedimenti o rapporti fiscali, salvo specifici effetti previsti dalla normativa di definizione applicabile.
- La definizione agevolata può chiudere la controversia senza attribuire una vittoria sostanziale né al contribuente né all'Amministrazione: l'effetto principale è processuale e consiste nella chiusura del giudizio.
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