Cassazione Penale, Ordinanza n. 05303/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una fattispecie in materia di stupefacenti. L'unico motivo, per quanto emerge dal provvedimento, riguardava il diniego della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, cioè la richiesta di derubricare la condotta nella ipotesi di lieve entità. La Corte di merito aveva escluso tale qualificazione valorizzando, secondo l'ordinanza, la quantità e la pluralità delle sostanze detenute, il luogo di spaccio e la continuità con ambienti criminali di spessore. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che tale apprezzamento è di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La derubricazione alla fattispecie di lieve entità può essere esclusa dal giudice di merito sulla base di elementi fattuali significativi, quali quantità e pluralità delle sostanze, luogo di spaccio e collegamenti con ambienti criminali; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, delle caratteristiche dell'azione e del contesto operativo, e può essere negata quando gli indici fattuali depongano per una offensività non minima.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione di merito a quella compiuta dal giudice territoriale quando quest'ultimo abbia motivato in modo adeguato sulle ragioni dell'esclusione della lieve entità.
- Il motivo di ricorso che censuri esclusivamente l'apprezzamento di merito sulla gravità concreta del fatto è inammissibile se non deduce un reale vizio di legittimità della motivazione.
Come è indicizzato
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