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Ordinanza

Ordinanza n. 297/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. INPS.-OMISSIS- del 10 aprile 2026, di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di -OMISSIS- -OMISSIS- di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'I.N.P.S.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi gli eventuali provvedimenti di scorrimento o di riapprovazione della graduatoria, limitatamente ai posti messi a concorso in Puglia, per effetto dell’esclusione della ricorrente; - nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente, vincitrice di concorso, all’assunzione.

Giustizia amministrativa202600953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per omessa dichiarazione di precedenti penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di personale nei ruoli dell’INPS, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando altresì l’accertamento del proprio diritto all’assunzione quale vincitrice. Ha contestato, in sostanza, la legittimità dell’esclusione fondata sull’omessa indicazione dei precedenti penali. L’INPS ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio - Roma; l’eccezione è stata proposta tardivamente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo sussistente la competenza del TAR Puglia in ragione del fatto che il concorso era articolato per ambiti territoriali regionali e che la graduatoria produceva effetti diretti limitati ai posti disponibili nell’ambito territoriale pugliese. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le censure della ricorrente: l’omissione dichiarativa è apparsa obiettiva e la clausola del bando non dubbia, poiché imponeva ai candidati di indicare i precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale. Tale prescrizione è stata ritenuta conforme alla disciplina speciale dei concorsi pubblici e l’indicazione dei precedenti penali è stata qualificata come elemento essenziale della domanda di partecipazione. È stata quindi respinta l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris, senza accoglimento della domanda di sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza cautelare è stata respinta all’esito della sommaria delibazione.

  • art. 13, comma 1, periodo finale, c.p.a.

    È stato richiamato per affermare la competenza territoriale del TAR Puglia rispetto a una controversia relativa a un concorso articolato su base regionale e a una graduatoria con effetti limitati al territorio pugliese.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 487/1994

    Richiamato, nel testo modificato dal d.P.R. 82/2023, quale base della prescrizione relativa alla dichiarazione dei precedenti penali nei concorsi pubblici.

  • art. 4, comma 2, lettera l), d.P.R. 487/1994

    Richiamato, nel testo modificato dal d.P.R. 82/2023, quale disposizione speciale che impone l’indicazione dei precedenti penali nella domanda di partecipazione.

  • d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82

    Ha modificato le disposizioni del d.P.R. 487/1994 richiamate dal giudice in materia di dichiarazioni richieste ai candidati nei concorsi pubblici.

  • art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    Individua i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziale; il giudice ha richiamato, in particolare, l’iscrizione dei provvedimenti definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione.

  • art. 3, comma 1, lettera b), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    Richiamato per precisare che nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, inclusi quelli relativi alla sospensione condizionale e alla non menzione.

Massime di principio

  • La competenza territoriale del TAR può radicarsi presso il tribunale regionale quando un concorso pubblico è articolato per ambiti territoriali regionali e la graduatoria produce effetti diretti limitati ai posti disponibili in quella regione.
  • Nei concorsi pubblici, la clausola del bando che impone la dichiarazione dei precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale, in conformità alla disciplina speciale vigente, può configurare tale dichiarazione come elemento essenziale della domanda di partecipazione.
  • L’omessa dichiarazione dei precedenti penali richiesti espressamente dal bando può giustificare l’esclusione del candidato quando l’obbligo dichiarativo sia chiaro e l’omissione risulti obiettivamente accertata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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