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Sentenza

Sentenza n. 3326/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino n.-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202504990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, richiamando gli articoli 35, 84 e 85 c.p.a. La rinuncia è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l’estinzione del processo. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della non opposizione del Ministero alla richiesta di compensazione. La sentenza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Avellino che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di somme a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La parte ricorrente aveva promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale il Ministero della Salute era stato condannato a pagare euro 3.922,08, oltre agli interessi legali maturati sulle differenze dei singoli ratei fino al soddisfo, quale rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa all’indennizzo previsto dall’articolo 2 della legge n. 210/1992, per i ratei dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’articolo 84 c.p.a., ritualmente notificata al Ministero della Salute, chiedendo altresì la compensazione delle spese. Il Ministero non si è opposto a tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    La disposizione è richiamata insieme agli articoli 35 e 84 c.p.a. ai fini della definizione del giudizio per rinuncia.

  • art. 2 l. 210/1992

    La sentenza del giudice ordinario posta a fondamento dell’ottemperanza riguardava la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale inerente all’indennizzo previsto dalla norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all’articolo 2-septies del medesimo decreto legislativo, il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e giustifica l’oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando è ritualmente depositata e notificata alla controparte, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio, anche in un giudizio di ottemperanza.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando è richiesta dalla parte rinunciante e la parte pubblica non vi si oppone.
  • In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può ordinare l’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie in caso di diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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