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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29970/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto dall'imputato per: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, con la censura che la condanna si sarebbe fondata soprattutto sugli accertamenti dell'investigatore della compagnia assicurativa e non su una valutazione corretta del compendio probatorio; 2) rifiuto delle sanzioni sostitutive (richiesta ex art. 20-bis cod. pen.) per mancata produzione di procura speciale e per i precedenti penali dell'imputato, nonostante la difesa avesse sostenuto che la procura speciale non fosse necessaria e che i soli precedenti non costituiscono condizione ostativa ai sensi di art. 59 L. 689/1981 come riformulato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alle censure sul travisamento della prova (confermando la valutazione dei giudici di merito: elementi convergenti quali ritardo nella richiesta risarcitoria, elevata sinistrosità, dichiarazioni discordanti e il fatto che Storto era destinatario della richiesta di indennizzo). Ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni sostitutive: ha affermato che la procura speciale non è richiesta per la concessione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., e che il giudice non può escludere le sanzioni sostitutive basandosi unicamente sui precedenti penali. Constata la contraddittorietà dell'affermazione di 'elevata pericolosità' se poi si infligge la pena al minimo edittale; perciò annulla la sentenza limitatamente al rifiuto delle pene sostitutive e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Condanna l'imputato a rimborsare spese di rappresentanza e difesa della parte civile per Euro 3.015,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma del reato contestato (truffa); utilizzata per inquadrare il fatto e il relativo limite edittale (pena minima di un anno).

  • art. 20-bis cod. pen.

    Si riferisce alla pena pecuniaria sostitutiva applicabile per pene detentive brevi; la Corte ha chiarito che per questa sanzione non è richiesta la procura speciale.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Regola l'applicabilità delle sanzioni sostitutive; la Corte distingue tra sanzioni per le quali è richiesta procura speciale (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) e la pena pecuniaria sostitutiva che non necessita di procura speciale.

  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Individua le condizioni ostative all'applicazione delle sanzioni sostitutive; la Corte osserva che tali condizioni riguardano circostanze del reato e non i meri precedenti penali.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma richiamata in combinato disposto con l'art. 58 L. 689/1981; la Corte evidenzia l'obbligo per i giudici di valutare i criteri direttivi dell'art. 133 cod. pen. anche ai fini delle pene sostitutive.

  • D.Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024 (c.d. correttivo Cartabia)

    Richiamato per precisare quando è necessaria la procura speciale (modifiche normative sul tema delle sanzioni sostitutive).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte sottolinea che tali criteri devono essere considerati anche quando si decide sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive, evitando contraddizioni tra determinazione della pena e diniego delle sostitutive.

  • art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato in relazione alla funzione della Corte di appello nel pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive in secondo grado, con obbligo di motivazione coerente e non contraddittoria rispetto al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti quando vi è una doppia affermazione conforme di responsabilità in primo e secondo grado, salvo che emerga un travisamento macroscopico delle prove; dunque i ricorsi di fatto hanno limitata efficacia in presenza di motivazioni congrue dei giudici di merito.
  • La procura speciale non è richiesta per ottenere la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.; è invece richiesta solo per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità.
  • I soli precedenti penali non costituiscono di per sé una condizione ostativa all'applicazione delle sanzioni sostitutive: il giudice deve valutare le condizioni ostative previste dall'art. 59 L. 689/1981 e applicare i criteri dell'art. 133 cod. pen., motivando in modo coerente.
  • Non è ammissibile una decisione che neghi le sanzioni sostitutive invocando l'elevata pericolosità sociale dell'imputato se, nella stessa sentenza, la pena inflitta corrisponde al minimo edittale; ciò configurerebbe una incoerenza motivazionale suscettibile di annullamento parziale e rinvio.
  • In casi simili la difesa dovrebbe chiedere espressamente l'applicazione delle sanzioni sostitutive e documentare la mancanza di condizioni ostative; il giudice di merito deve valutare e motivare i criteri di cui all'art. 133 anche con riferimento alla scelta della pena sostitutiva.

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