Cassazione Penale, Sentenza n. 29970/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto dall'imputato per: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, con la censura che la condanna si sarebbe fondata soprattutto sugli accertamenti dell'investigatore della compagnia assicurativa e non su una valutazione corretta del compendio probatorio; 2) rifiuto delle sanzioni sostitutive (richiesta ex art. 20-bis cod. pen.) per mancata produzione di procura speciale e per i precedenti penali dell'imputato, nonostante la difesa avesse sostenuto che la procura speciale non fosse necessaria e che i soli precedenti non costituiscono condizione ostativa ai sensi di art. 59 L. 689/1981 come riformulato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alle censure sul travisamento della prova (confermando la valutazione dei giudici di merito: elementi convergenti quali ritardo nella richiesta risarcitoria, elevata sinistrosità, dichiarazioni discordanti e il fatto che Storto era destinatario della richiesta di indennizzo). Ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni sostitutive: ha affermato che la procura speciale non è richiesta per la concessione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., e che il giudice non può escludere le sanzioni sostitutive basandosi unicamente sui precedenti penali. Constata la contraddittorietà dell'affermazione di 'elevata pericolosità' se poi si infligge la pena al minimo edittale; perciò annulla la sentenza limitatamente al rifiuto delle pene sostitutive e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Condanna l'imputato a rimborsare spese di rappresentanza e difesa della parte civile per Euro 3.015,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma del reato contestato (truffa); utilizzata per inquadrare il fatto e il relativo limite edittale (pena minima di un anno).
Si riferisce alla pena pecuniaria sostitutiva applicabile per pene detentive brevi; la Corte ha chiarito che per questa sanzione non è richiesta la procura speciale.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Regola l'applicabilità delle sanzioni sostitutive; la Corte distingue tra sanzioni per le quali è richiesta procura speciale (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) e la pena pecuniaria sostitutiva che non necessita di procura speciale.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Individua le condizioni ostative all'applicazione delle sanzioni sostitutive; la Corte osserva che tali condizioni riguardano circostanze del reato e non i meri precedenti penali.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma richiamata in combinato disposto con l'art. 58 L. 689/1981; la Corte evidenzia l'obbligo per i giudici di valutare i criteri direttivi dell'art. 133 cod. pen. anche ai fini delle pene sostitutive.
D.Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024 (c.d. correttivo Cartabia)
Richiamato per precisare quando è necessaria la procura speciale (modifiche normative sul tema delle sanzioni sostitutive).
Criteri per la determinazione della pena; la Corte sottolinea che tali criteri devono essere considerati anche quando si decide sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive, evitando contraddizioni tra determinazione della pena e diniego delle sostitutive.
art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato in relazione alla funzione della Corte di appello nel pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive in secondo grado, con obbligo di motivazione coerente e non contraddittoria rispetto al giudice di primo grado.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti quando vi è una doppia affermazione conforme di responsabilità in primo e secondo grado, salvo che emerga un travisamento macroscopico delle prove; dunque i ricorsi di fatto hanno limitata efficacia in presenza di motivazioni congrue dei giudici di merito.
- La procura speciale non è richiesta per ottenere la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.; è invece richiesta solo per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità.
- I soli precedenti penali non costituiscono di per sé una condizione ostativa all'applicazione delle sanzioni sostitutive: il giudice deve valutare le condizioni ostative previste dall'art. 59 L. 689/1981 e applicare i criteri dell'art. 133 cod. pen., motivando in modo coerente.
- Non è ammissibile una decisione che neghi le sanzioni sostitutive invocando l'elevata pericolosità sociale dell'imputato se, nella stessa sentenza, la pena inflitta corrisponde al minimo edittale; ciò configurerebbe una incoerenza motivazionale suscettibile di annullamento parziale e rinvio.
- In casi simili la difesa dovrebbe chiedere espressamente l'applicazione delle sanzioni sostitutive e documentare la mancanza di condizioni ostative; il giudice di merito deve valutare e motivare i criteri di cui all'art. 133 anche con riferimento alla scelta della pena sostitutiva.
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