Cassazione Penale, Ordinanza n. 35566/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 7 aprile 2026 con cui il G.i.p. del Tribunale di Ivrea, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza ex art. 671 c.p.p. volta ad applicare la disciplina della continuazione ai reati giudicati con tre sentenze irrevocabili di condanna. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato una parziale disomogeneità dei reati e, quanto alle rapine, pur omogenee, differenze di tempi, luoghi e modalità. Aveva inoltre ritenuto che la tossicodipendenza e la comune finalità di profitto economico non dimostrassero uno specifico disegno criminoso, poiché il profitto è un movente comune ai reati contro il patrimonio. Il ricorso riproponeva gli indici sintomatici della continuazione già esaminati, senza scalfire la motivazione secondo cui i reati esprimevano una generale propensione alla devianza, non una deliberazione preventiva e unitaria. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso generico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva motivato adeguatamente il diniego della continuazione e applicato il principio per cui occorre verificare non soltanto la presenza di concreti indici sintomatici, ma anche che, al momento del primo reato, quelli successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali; non basta la presenza di alcuni indici quando i reati successivi risultino frutto di determinazioni estemporanee. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 9 luglio 2026. È stata inoltre disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede sia indici concreti sia la prova che, al momento del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; gli indici isolatamente considerati non bastano se i reati successivi derivano da decisioni estemporanee.
deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto disposto dalla norma.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva non è sufficiente accertare elementi di omogeneità tra i reati o la presenza di alcuni indici sintomatici: occorre verificare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- La comune finalità di profitto economico e la tossicodipendenza, se non corroborate da elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria preventiva, non sono di per sé sufficienti a fondare il riconoscimento della continuazione.
- Il ricorso per cassazione che si limita a riproporre gli indici della continuazione già valutati e disattesi con motivazione adeguata, senza confrontarsi efficacemente con le ragioni della decisione, è generico.
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