Ordinanza n. 338/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota prot. n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2025 emessa dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Ateneo resistente, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 e s.m.i., presentata dal ricorrente in data 18 novembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ordinare all'Università degli Studi “Federico II” di riesaminare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la situazione esistenziale del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento di sede per gravi motivi ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Università ha rigettato l'istanza di trasferimento di sede presentata per gravi motivi, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia del diniego e l'ordine di riesame dell'istanza, con valutazione approfondita della sua situazione esistenziale e dell'eventuale sussistenza di condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale e un possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con riferimento alla disciplina legislativa e regolamentare dell'accesso programmato e dei trasferimenti, nella parte in cui non prevederebbe la possibilità di trasferimenti straordinari e soprannumerari per gravi motivi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità del diniego né ha deciso le prospettate questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Ha ritenuto che le questioni giuridiche sollevate richiedessero un approfondimento nella fase di merito e che le ragioni del ricorrente fossero adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione di tale fase. Ai sensi dell'art. 55, comma X, c.p.a., ha quindi fissato l'udienza pubblica del 20 maggio 2026 per la trattazione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9 r.d. n. 1269/1938
Disposizione invocata quale base dell'istanza di trasferimento di sede per gravi motivi.
artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. n. 264/1999
Norme la cui legittimità costituzionale è stata contestata dal ricorrente nella parte concernente l'assenza di una possibilità derogatoria di trasferimento straordinario e soprannumerario.
Allegato 3, punti 9-12, d.m. n. 472/2024
Disciplina ministeriale indicata dal ricorrente quale oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale.
Allegato 1, punti 14-19, d.m. n. 454/2025
Disciplina ministeriale indicata dal ricorrente quale oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale.
art. 267 TFUE
Base normativa del prospettato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il giudice ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo adeguatamente tutelate le ragioni del ricorrente attraverso la definizione ravvicinata della fase di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Base normativa del disposto oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare solleva questioni giuridiche che richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice può tutelare adeguatamente la posizione della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 c.p.a. non equivale né all'accoglimento né al rigetto della domanda cautelare e non determina una decisione sulle prospettate questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale europeo.
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