Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1183/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cerra ha impugnato l'ordinanza del 26/02/2021 con cui la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, aveva rigettato l'istanza di ricusazione del giudice dott. Giancarlo Bianchi. Il motivo principale del ricorso per cassazione era la violazione di legge e l'illogicità/intima contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.), nonché la violazione degli artt. 34, 37, comma 1, lett. b) e 125 c.p.p.: si sosteneva che il dott. Bianchi avesse già partecipato alla deliberazione della sentenza del processo "Chimera" nella quale era stata valutata, seppure in parte, la posizione dell'odierno ricorrente (valutazione della credibilità del dichiarante Muraca), configurando incompatibilità ai sensi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la Corte di appello per aver frazionato la valutazione delle argomentazioni della sentenza "Chimera" e per non avere applicato correttamente il principio secondo cui l'incompatibilità del giudice sussiste anche quando, nel primo giudizio, la posizione dell'imputato sia stata valutata in maniera sommaria. La Suprema Corte ha accolto l'istanza di ricusazione, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per quanto di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c) ed e)

    Norma che fissa i motivi di cassazione; qui richiamata per censurare la violazione di legge e l'illogicità/intima contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale nel rigetto della ricusazione.

  • art. 34 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina dell'incompatibilità del giudice; la Corte ricorda l'intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 34, comma 2, che non prevedeva il divieto per il giudice che avesse pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza sulla posizione dell'imputato.

  • art. 37 c.p.p. comma 1 lett. b)

    Norma che sancisce l'incompatibilità del giudice quando abbia già espresso un giudizio sulla responsabilità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la partecipazione alla sentenza "Chimera" configurasse incompatibilità secondo questa disposizione.

  • art. 125 c.p.p.

    Riferimento processuale generale sulle cause di ricusazione e alla necessità di valutazioni motivate circa l'imparzialità del giudice; evocato nell'ambito della censura sulla motivazione illogica e contraddittoria.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 371 del 1996

    Principio costituzionale richiamato: l'illegittimità della disposizione che non impedisce la partecipazione del giudice che abbia già pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza che abbia comunque valutato la posizione dell'imputato; la Corte di Cassazione applica questo principio al caso in esame.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, 26/06/2014 n. 36847

    Giurisprudenza di legittimità che conferma e specifica che l'incompatibilità può sussistere anche quando la precedente valutazione sia stata sommaria; la Cassazione la richiama per rafforzare la tutela dell'imparzialità.

  • artt. 42 e 43 c.p.p.

    Norme richiamate per disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per quanto di competenza in seguito all'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Se un giudice ha partecipato a una precedente decisione nella quale la posizione dell'attuale imputato è stata valutata, anche parzialmente o sommariamente, sussiste incompatibilità e la ricusazione va accolta ai sensi dell'art. 37/1 lett. b) e del principio costituzionale.
  • La valutazione della motivazione deve considerare l'intero contenuto della sentenza pregressa: non è ammissibile una valutazione frazionata per 'categoria di reato' che eluda l'effetto complessivo della precedente deliberazione sulla posizione dell'imputato.
  • La credibilità di un testimone o dichiarante valutata positivamente in un precedente giudizio può essere elemento sufficiente a creare una situazione di pregiudizio per l'imparzialità del giudice se quella valutazione ha inciso sulla posizione dell'imputato nel nuovo procedimento.
  • Una valutazione sommaria o superficiale nel primo giudizio non esclude l'incompatibilità; anzi, può rendere più evidente il pregiudizio e giustificare la ricusazione.
  • Il giudice che decide sulla ricusazione deve motivare coerentemente e senza contraddizioni storiche o logico-giuridiche: motivazioni contraddittorie o illogiche sono suscettibili di annullamento in cassazione.
  • In casi di accoglimento della ricusazione la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza di rigetto e disporre l'inoltro degli atti alla corte territoriale competente per le determinazioni successive, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.