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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19599/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando altresì l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, deducendo due censure entrambe incentrate sul vizio di motivazione: la prima riguardava il rigetto della richiesta di messa alla prova; la seconda riguardava il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambe le doglianze. Quanto alla messa alla prova, ha osservato che il beneficio richiede non solo l'idoneità del programma di trattamento, ma anche una prognosi favorevole circa l'astensione futura dal commettere reati; nel caso di specie la Corte di merito aveva escluso in modo non implausibile tale prognosi, valorizzando precedenti penali specifici e reiterati e l'assenza di resipiscenza. Quanto alla sostituzione della pena detentiva breve, la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione discrezionale di merito, adeguatamente motivata, con cui era stata esclusa l'idoneità rieducativa della pena sostitutiva alla luce della personalità dell'imputato, desunta dalla gravità del fatto e dai precedenti penali; ha inoltre precisato che, quando la pena sostitutiva sia già stata ritenuta non idonea alla rieducazione per i precedenti penali, il giudice non è tenuto ad accertare anche le condizioni economiche e patrimoniali previste dall'art. 545-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 464-quater c.p.p.

    la concessione della messa alla prova richiede una valutazione positiva sull'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice può negare la pena sostitutiva sulla base della valutazione della personalità dell'imputato e della sua non idoneità rieducativa

  • art. 545-bis c.p.p.

    gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali non sono necessari quando la pena sostitutiva sia già stata ritenuta non idonea alla rieducazione dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per evitarne l'applicazione

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova può essere rigettata quando, pur essendo astrattamente idoneo il programma trattamentale, il giudice escluda in modo logicamente non implausibile la prognosi favorevole di futura astensione dal reato, specie in presenza di precedenti specifici e reiterati e di assenza di resipiscenza.
  • Il controllo di legittimità sulla decisione di merito in materia di messa alla prova è limitato alla non manifesta illogicità della motivazione, non potendo la cassazione sostituire la propria valutazione a quella discrezionale del giudice di merito.
  • Nella sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice può fondare il diniego sulla personalità dell'imputato e sui suoi precedenti penali, laddove tali elementi rendano la pena sostitutiva non idonea alla rieducazione.
  • Quando il diniego della pena sostitutiva discenda già da una valutazione negativa sulla sua idoneità rieducativa, non è necessario procedere anche agli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiMessa alla prova

Testo integrale

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