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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33626/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Il Comune ha convenuto la società gestore di una discarica per ottenere il pagamento di euro 843.169,11, oltre accessori, sostenendo che una nuova integrazione tariffaria sui rifiuti per il periodo di gestione post-discarica fosse stata attribuita all’ente e non fosse stata accantonata né versata. La società ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il rimborso delle spese sostenute nel biennio 2011/2012 per la gestione post-discarica. Il Tribunale ha rigettato la domanda del Comune e ha accolto parzialmente la riconvenzionale; la Corte d’appello ha rigettato entrambi gli appelli, ritenendo che gli accordi tra le parti non attribuissero al Comune la nuova integrazione tariffaria, che la Provincia fosse terza rispetto ai rapporti patrimoniali tra Comune e gestore, che gli accantonamenti risultassero sufficienti a coprire i costi di post-gestione e che il Comune dovesse rimborsare alla società anche i costi ulteriori derivanti dall’inadempimento, compresi quelli causati dai contenziosi promossi dai fornitori. Il Comune ha proposto sette motivi di ricorso per cassazione, deducendo: vizio di motivazione sull’asserita interpretazione autentica del provvedimento provinciale; violazione dei criteri ermeneutici e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sull’interpretazione degli atti amministrativi e negoziali; omesso esame di fatti decisivi; errata esclusione del valore confessorio della nota della società; errata esclusione della compensazione tra crediti; indebita liquidazione del credito della società per il 2012 in assenza di fattura e con contestazione delle spese; insussistenza del nesso causale tra inadempimento del Comune e danno risarcito; erronea regolazione delle spese di lite. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, lamentando che la Corte d’appello non avesse incluso nel danno anche ulteriori costi per consulenza con l’amministratore e che avesse applicato gli interessi legali anziché quelli da transazione commerciale ex d.lgs. 231/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune e inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto, per il ricorso principale, che tutte le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa interpretazione degli atti e una rivalutazione del merito, senza evidenziare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali ammissibili; in più punti ha rilevato difetti di specificità, autosufficienza e il limite della doppia conforme. Ha inoltre osservato che le questioni sulla fattura, sui fatti asseritamente omessi e sul nesso causale non erano state adeguatamente dedotte o non risultavano decisivamente aggredite. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, perché la doglianza sui costi aggiuntivi era formulata in modo generico e, quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., era preclusa dalla doppia conforme; la censura sugli interessi è stata reputata una contestazione di merito sulla natura dell’operazione. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente principale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in tema di motivazione

  • art. 1362 c.c.

    la censura è inammissibile quando si risolve in una diversa interpretazione del testo contrattuale o amministrativo senza puntuale indicazione dei canoni asseritamente violati

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    l'interpretazione del provvedimento amministrativo e degli accordi è accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione inadeguata

  • art. 115 c.p.c.

    non basta invocarlo in astratto; la censura è inammissibile se mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti o del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento previsto; non se si lamenta un cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 2735 c.c.

    la nota richiamata dal Comune non prevale sulla delibera comunale non recepita; non è valorizzata come confessione stragiudiziale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non specificamente illustrato, se tende a una rivalutazione del merito o se opera il limite della doppia conforme

  • art. 348 ter c.p.c.

    preclude il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme sulle stesse questioni di fatto

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal Comune per sostenere la natura confessorio-stragiudiziale di una nota, ma la Corte esclude la tesi

  • art. 2043 c.c.

    invocato per censurare il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento; la Corte considera la censura una contestazione di fatto sul nesso causale

  • art. 91 c.p.c.

    la statuizione sulle spese di lite non è sindacabile salvo che siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • d.lgs. n. 231/2002

    invocato dalla ricorrente incidentale per gli interessi da transazione commerciale, ma la Corte ritiene la questione una valutazione di fatto sulla natura del rapporto

  • d.l. n. 192/2012, convertito nella L. n. 27/2012

    richiamato congiuntamente alla disciplina sugli interessi nelle transazioni commerciali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto amministrativo o di un accordo contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente o apparente, non per proporre una lettura alternativa.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'uso di una prova come prova legale o la sua valutazione secondo criteri diversi da quelli imposti dalla legge; non è sufficiente lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo asseritamente omesso e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • La parte che fonda il ricorso su documenti deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando contenuto, localizzazione processuale e pertinenza del documento; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
  • In presenza di una disciplina pattizia che subordina compensazioni o rimborsi alla verifica della capienza degli accantonamenti rispetto ai costi di post-gestione, il giudice di merito può escludere il credito ulteriore se ritiene provata la sufficienza degli accantonamenti e non provati costi aggiuntivi.
  • La censura sul nesso di causalità tra inadempimento e danno, quando mira a negare il collegamento tra il mancato pagamento e i costi conseguenti verso i terzi, investe un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti del mero vizio motivazionale.
  • Le doglianze sulle spese di lite non sono normalmente scrutinabili in cassazione, salvo il caso in cui le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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