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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20546/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che era stato depositato oltre il termine di impugnazione; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la doglianza sulla responsabilità penale, già affermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna a mesi nove di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che l'impugnazione era stata depositata oltre il termine di legge: la sentenza di appello era stata emessa con riserva del deposito della motivazione e il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.; il Collegio ha precisato che il ricorso sarebbe stato comunque tardivo anche applicando l'ulteriore termine di quindici giorni per l'imputato giudicato in assenza nel rito cartolare.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice per il reato contestato e già ritenuto sussistente nei gradi di merito; la Cassazione non ne ha esaminato il merito per la tardività del ricorso.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Fissa il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione delle sentenze con motivazione depositata successivamente; nel caso il termine risultava spirato prima del deposito del ricorso.

  • art. 167 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di legge, il giudice lo dichiara inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
  • Per le sentenze emesse con deposito differito della motivazione, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine di deposito e va calcolato tenendo conto delle eventuali sospensioni di legge.
  • Se il ricorso è tardivo, eventuali questioni sulla fondatezza dei motivi dedotti restano assorbite; la Corte può limitarsi a una pronuncia "de plano" di inammissibilità.
  • La tardività dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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