Cassazione Civile, Ordinanza n. 01576/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nel dispositivo di quell'ordinanza, dopo avere accolto i primi due motivi del ricorso originario, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile l'appello del Comune, la Corte aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità il "ricorrente". Secondo il richiedente, tale indicazione era frutto di mera svista, poiché la parte che doveva essere condannata era il Comune, cioè il controricorrente nel giudizio di cassazione. La Corte ha verificato che nella motivazione e nel complessivo assetto del dispositivo risultava chiaramente che il ricorso originario era stato accolto, con condanna del Comune alle spese dei gradi di merito; pertanto l'indicazione del "ricorrente" al posto del "controricorrente" costituiva errore materiale emendabile.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 16778/2023, disponendo la sostituzione della parola "ricorrente" con "controricorrente" nel punto relativo alla condanna alle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che l'errore era evidente e desumibile dal tenore complessivo della precedente ordinanza, nella quale il ricorso era stato accolto e la parte soccombente era il Comune.
Norme richiamate
È utilizzabile per la correzione degli errori materiali contenuti in una precedente ordinanza della Corte di cassazione quando l'errore risulti manifesto dal testo e dal coordinamento tra motivazione e dispositivo.
È richiamato come base della cassazione senza rinvio disposta nella precedente ordinanza, nel quadro complessivo che rende evidente quale fosse la parte soccombente.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di una decisione è correggibile quando risulti ictu oculi dal confronto tra motivazione e dispositivo e non comporti alcuna rivalutazione del merito.
- In sede di correzione dell'errore materiale, la Corte può rettificare la sola indicazione della parte obbligata alle spese quando sia evidente che la statuizione sulle spese doveva gravare sulla parte soccombente e non sulla parte vittoriosa.
- La correzione ex art. 391-bis c.p.c. non incide sul contenuto decisorio sostanziale della pronuncia precedente, ma ne adegua la formulazione testuale alla volontà già espressa dalla Corte.
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