Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46726/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante la misura cautelare degli arresti domiciliari. Scoppetta era stato arrestato il 30 marzo 2020 per associazione per delinquere finalizzata a rapine e reati connessi; la custodia in carcere era poi stata sostituita con gli arresti domiciliari. La Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta di assentarsi per lavoro ritenendo assenti le condizioni dell'art. 284, comma 3, c.p.p.: l'imputato convive con madre e sorella non inabili al lavoro, percepisce un reddito minimo e la sua pericolosità sociale, oltre alla distanza del luogo di lavoro rispetto al domicilio, rende incompatibile l'autorizzazione. Il difensore ha censurato la sentenza per contraddittorietà (sarebbero prodotti ISEE e dichiarazione della madre che attestano indigenza) e per vizio nella valutazione della pericolosità, dato che il posto di lavoro (magazziniere) sarebbe facilmente controllabile e l'imputato non avrebbe violato le prescrizioni durante il periodo cautelare.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse immune dai vizi denunciati, avendo correttamente applicato i criteri di rigore richiesti per l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante gli arresti domiciliari. In particolare sono stati valorizzati la presenza nel nucleo familiare di soggetti in grado di contribuire al mantenimento, il reddito minimo percepito e la spiccata pericolosità sociale dell'imputato unita alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articolo 284 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiede condizioni rigorose per autorizzare l'allontanamento dagli arresti domiciliari per lavoro; la Corte ha ritenuto che non fossero verificate le condizioni previste per l'adozione dell'autorizzazione nel caso concreto.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, Sentenza n. 24995 del 13/02/2018 - Rv. 273205 - 01)

    Ai fini dell'autorizzazione ... la valutazione ... deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza ... essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti.

    La Corte richiama il principio secondo cui l'indigenza utile per ottenere l'autorizzazione non richiede l'esclusione assoluta di qualsiasi risorsa, ma la dimostrazione che senza quel lavoro non si possono soddisfare esigenze essenziali proprie o di familiari a carico; resta comunque un onere probatorio stringente e la valutazione del giudice deve bilanciare tale elemento con le esigenze cautelari e di sicurezza pubblica.

Massime di principio

  • L'autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per lavoro richiede una prova rigorosa dell'indigenza: non è necessario dimostrare la totale impossidenza, ma che senza il lavoro richiesto non si possono soddisfare esigenze essenziali proprie o dei familiari a carico.
  • Il giudice valuta anche la composizione e le risorse del nucleo familiare; la presenza di familiari in grado di mantenere l'imputato può ostare all'autorizzazione.
  • La natura dell'attività lavorativa e la sua controllabilità (es. lavoro in orari e luoghi facilmente verificabili) sono elementi rilevanti, ma non prevalgono automaticamente sulla valutazione delle esigenze cautelari e della pericolosità dell'imputato.
  • La pericolosità sociale dell'imputato e la distanza tra domicilio e luogo di lavoro sono fattori che possono rendere incompatibile l'autorizzazione, specialmente se aumentano il rischio di elusione delle misure cautelari.
  • Le impugnazioni che chiedono una diversa valutazione dei fatti e delle emergenze processuali rischiano l'inammissibilità se si tratta di censure di merito non riconducibili a violazioni di legge o vizi logico-giuridici manifesti.
  • La difesa ha l'onere di produrre documentazione chiara (ISEE, dichiarazioni sostitutive, prove di reddito) per dimostrare l'effettiva necessità economica dell'autorizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.