Cassazione Civile, Ordinanza n. 25623/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. accettata dai controricorrenti, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre rilevato che, in ragione dell'estinzione e non di un rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e non trovava applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale rappresentante di una società, aveva agito ex art. 152 d.lgs. 196/2003 davanti al Tribunale per contestare l'illegittimità di una segnalazione alla Centrale Rischi e per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati. Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando la mancanza dei presupposti della segnalazione e condannando la banca al risarcimento. La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima dell'udienza camerale ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; i controricorrenti hanno accettato la rinuncia.
Norme richiamate
norma processuale richiamata quale base dell'azione originaria contro la segnalazione alla Centrale Rischi; non viene però oggetto di interpretazione nel merito da parte della Corte di cassazione.
indica il rito camerale fissato per la trattazione del ricorso.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte prende atto della rinuncia depositata dalla ricorrente.
in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
la Corte esclude la sua applicazione quando la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalle controparti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta la regolazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., salvo diversa pattuizione risultante dagli atti.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012 non si applica se la definizione del giudizio di cassazione avviene per estinzione e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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