Cassazione Penale, Sentenza n. 34735/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 aprile 2026 ha dichiarato manifestamente inammissibile e comunque rigettato nel merito l’istanza contro il provvedimento del pubblico ministero del 9 aprile 2026 di unificazione delle pene concorrenti e contro la precedente ordinanza del 7 aprile 2026 di revoca della sospensione condizionale. Il cumulo aveva comportato l’esecuzione di una pena residua di due anni, quattro mesi e diciannove giorni di reclusione, oltre a 705 euro di multa. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente. Con il primo ha dedotto la nullità assoluta dell’ordinanza di revoca per omessa notificazione dell’avviso di udienza al difensore di fiducia che, secondo la difesa, era già legittimato nella fase esecutiva in forza della nomina effettuata nella procedura avviata dopo l’ordine di esecuzione sospeso del 29 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. Ha sostenuto che la procedura di revoca, pur iscritta separatamente, fosse funzionalmente collegata a quella relativa alla richiesta di misura alternativa e che la revoca costituisse presupposto del successivo cumulo; ha inoltre lamentato l’omesso confronto con il parere favorevole del pubblico ministero espresso in udienza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, e 674 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando che la nomina del difensore di fiducia per la procedura esecutiva collegata non potesse valere anche nel procedimento di revoca. La difesa aveva inoltre contestato, nell’istanza al giudice dell’esecuzione, che il cumulo fosse stato emesso prima della scadenza del termine per ricorrere contro il rigetto della misura alternativa e aveva censurato il calcolo della pena residua, chiedendo la detrazione di 75 giorni per ogni semestre ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 121/2018; tali questioni sono riportate nell’ordinanza impugnata, ma non costituiscono motivi del ricorso per cassazione come articolato nel testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sulla notificazione e sull’assistenza difensiva. Ha affermato che la nomina fiduciaria effettuata nella fase di cognizione non si estende automaticamente alla distinta fase esecutiva, anche se le procedure siano funzionalmente o cronologicamente collegate. La regola speciale dell’art. 656, comma 5, c.p.p., che prevede la notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso e del relativo decreto al difensore della fase di cognizione, è eccezionale e circoscritta alla procedura da essa disciplinata, e non si estende a un autonomo procedimento esecutivo di revoca della sospensione condizionale. In assenza di una nomina fiduciaria valida e riferibile a tale procedimento esecutivo, era legittima la designazione del difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p. La Corte non ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione della sua minore età all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 272/1989; ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003. Il testo non riferisce una decisione della Cassazione sulle ulteriori questioni relative alla tempestività del cumulo e alla detrazione di pena, sollevate nell’istanza davanti al giudice dell’esecuzione.
Norme richiamate
Tale approdo interpretativo trova coerente fondamento nella disciplina generale dettata dall’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., che individua la nomina del difensore di fiducia quale atto destinato a spiegare i propri effetti nell’ambito del procedimento dinanzi all’autorità procedente cui essa viene resa o comunicata.
La nomina del difensore di fiducia produce i propri effetti nel procedimento davanti all’autorità procedente cui è resa o comunicata; la nomina effettuata nella cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva.
La norma, infatti, nell’ambito del peculiare meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione funzionale alla proposizione dell’istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione, dispone espressamente che tanto l’ordine di esecuzione quanto il contestuale decreto di sospensione siano notificati, oltre che al condannato, anche al difensore che abbia assistito quest’ultimo nel giudizio di cognizione, salvo che sia nel frattempo intervenuta una diversa nomina nella fase esecutiva ormai instaurata.
La notificazione al difensore della fase di cognizione prevista per l’ordine di esecuzione sospeso è una disciplina speciale riferita alla procedura di accesso alle misure alternative e non si estende ad altri procedimenti esecutivi.
Ne consegue che, al di fuori dell’ipotesi specificamente contemplata dalla richiamata disposizione, e in assenza di una nomina fiduciaria validamente conferita nel corso dell’esecuzione e riferibile a tale fase processuale, deve ritenersi pienamente legittimo il ricorso alla designazione di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen.
Nel procedimento esecutivo autonomo, se manca una nomina fiduciaria valida e riferibile a quella fase, è legittima la designazione di un difensore d’ufficio.
In ragione della minore età del ricorrente all'epoca dei fatti non se ne deve disporre la condanna al pagamento delle spese processuali, ciò in applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989
In applicazione della disposizione, la Corte non ha condannato il ricorrente minorenne all’epoca dei fatti al pagamento delle spese processuali.
va, piuttosto, stabilito che siano omesse, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia effettuata nella fase di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva, autonoma e distinta; rilevano l’autorità procedente cui la nomina è comunicata e il procedimento cui essa si riferisce.
- La previsione dell’art. 656, comma 5, c.p.p. che consente la notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso e del relativo decreto al difensore della fase di cognizione ha carattere eccezionale ed è circoscritta alla sequenza procedimentale finalizzata alla richiesta di misure alternative; non si applica estensivamente ad autonomi procedimenti esecutivi, neppure se collegati sul piano funzionale o cronologico.
- Fuori dall’ambito della disciplina speciale dell’art. 656, comma 5, c.p.p., in mancanza di una nomina fiduciaria validamente conferita e riferibile allo specifico procedimento esecutivo, è legittima la nomina di un difensore d’ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34584/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34586/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34589/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34592/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2026 del 28/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →