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Ordinanza

Ordinanza n. 2421/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 268 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Prima.

Giustizia amministrativa202604806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno che aveva accolto parzialmente la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione della controinteressata aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa individuale ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania - Salerno, deducendo asseriti profili di contraddittorietà dell'ordinanza cautelare di primo grado. Dal testo emerge che il giudizio cautelare riguardava una procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture e la posizione della controinteressata aggiudicataria. L'ordinanza di primo grado aveva disposto un accoglimento parziale della domanda cautelare, ai fini del riesame, prevedendo una successiva camera di consiglio per valutare l'esito del remand. L'appellante ha contestato tale assetto cautelare, mentre le parti appellate ne hanno sostenuto la correttezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha escluso la dedotta contraddittorietà dell'ordinanza del TAR, ritenendo che essa dovesse essere intesa come un accoglimento parziale limitato al riesame della posizione della controinteressata aggiudicataria. Ha inoltre ritenuto condivisibile il bilanciamento degli interessi operato dal giudice di primo grado, giudicando non pregiudizievole per l'appellante la misura adottata e valorizzando sia la fissazione della camera di consiglio in prosecuzione al 9 settembre 2026 per valutare l'esito del remand, sia la prevalenza dell'esigenza di garantire l'esecuzione del contratto e la continuità di un servizio essenziale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, non sussiste contraddittorietà nell'ordinanza di primo grado quando l'accoglimento parziale della domanda è coerentemente inteso come limitato al riesame della posizione della controinteressata aggiudicataria.
  • Il giudice cautelare può confermare una misura che imponga il riesame amministrativo, rinviando la prosecuzione della valutazione all'esito del remand, quando tale assetto assicuri un adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo all'esecuzione di un contratto pubblico, l'esigenza di garantire la continuità di un servizio essenziale può prevalere, purché la misura non arrechi un pregiudizio concreto alla parte appellante e resti assicurata la successiva verifica giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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