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Sentenza

Sentenza n. 16694/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202201414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto. Con il secondo ha contestato la valorizzazione delle segnalazioni di notizie di reato a suo carico, rilevando che i procedimenti si erano conclusi con archiviazioni e che gli episodi erano connessi alla sua attività sindacale e alle fasi più conflittuali delle relazioni tra le parti sociali. Con il terzo motivo ha lamentato la laconica motivazione sulla mancata considerazione del proprio inserimento sociale ed economico, rappresentando di lavorare da anni, di essersi sposato e di avere avuto figli in Italia; ha inoltre contestato la risalenza dei fatti valorizzati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il preavviso di rigetto risultava correttamente recapitato tramite il sistema informatico utilizzato per la gestione delle istanze di cittadinanza, e la mancata consultazione non rende illegittimo il successivo diniego, gravando sul richiedente l’onere di verificare lo stato della pratica. Le altre due censure, esaminate congiuntamente, sono state respinte. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per macroscopica illogicità o travisamento dei fatti, senza sostituzione del giudice nella valutazione di merito. Il diniego era adeguatamente motivato sulla base di una pluralità di comunicazioni di notizie di reato relative anche a fatti violenti, pur in assenza di condanne: gli esiti di archiviazione erano eterogenei e, in particolare, una grave segnalazione era stata archiviata senza accertare l’infondatezza della notizia di reato. Il ricorrente non aveva inoltre fornito elementi idonei a dimostrare la correttezza della propria condotta, né in sede procedimentale né in giudizio. Le segnalazioni connesse alle manifestazioni sindacali non potevano essere automaticamente ricondotte alla dialettica tra le parti sociali. Le vicende ricadevano, salvo una segnalazione, nel decennio antecedente alla domanda; anche fatti anteriori possono comunque concorrere alla valutazione complessiva quando siano indici di mancata integrazione. Le archiviazioni penali non impediscono una distinta valutazione amministrativa dei fatti. L’inserimento socio-economico è stato qualificato come prerequisito della domanda e non come elemento sufficiente a dimostrare l’integrazione richiesta. Il TAR ha fatto salva la possibilità di presentare una nuova istanza in presenza di ulteriori fatti sopravvenuti e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione.

    La valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione è ampiamente discrezionale; il giudice può sindacarla solo per macroscopica illogicità o travisamento di fatto, senza sostituirsi all’amministrazione nel merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Difatti, va rilevato come la comunicazione appare essere stata correttamente recapitata a mezzo del sistema informatico in uso per la gestione delle istanze di cittadinanza: la mancata presa di visione di essa non può costituire motivo di illegittimità della successiva decisione di rigetto, essendo onere della parte controllare lo stato di avanzamento della pratica.

    Il preavviso di rigetto correttamente recapitato attraverso il sistema informatico adottato per le istanze di cittadinanza non è viziato dalla mancata consultazione da parte dell’interessato, sul quale grava l’onere di monitorare lo stato della pratica.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale; il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e può censurare la valutazione amministrativa soltanto in presenza di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti, senza investire il merito.
  • In un procedimento di concessione della cittadinanza, le risultanze di procedimenti penali conclusi con archiviazione possono essere autonomamente considerate dall’amministrazione ai fini della valutazione della condotta e dell’integrazione, poiché la valutazione amministrativa dei fatti è distinta da quella sulla responsabilità penale e non dipende necessariamente dall’esito penale.
  • La presenza di segnalazioni di notizie di reato non è, da sola, ostativa alla concessione della cittadinanza, ma può concorrere alla valutazione complessiva della condotta e dell’integrazione, tenuto conto della natura dei fatti, delle modalità delle archiviazioni e degli elementi forniti dall’interessato.
  • I fatti ricadenti nel decennio antecedente alla domanda possono essere valutati ai fini dei requisiti per la concessione della cittadinanza; anche fatti anteriori possono concorrere alla valutazione complessiva quando costituiscano indici di mancata integrazione nella comunità.
  • Il grado di inserimento socio-economico costituisce un prerequisito della domanda di cittadinanza e, da solo, non dimostra il livello di integrazione necessario per ottenere la concessione.
  • Quando il preavviso di rigetto risulta correttamente recapitato tramite il sistema informatico predisposto per la gestione delle istanze di cittadinanza, la mancata presa visione da parte dell’interessato non determina l’illegittimità del provvedimento finale, gravando sul richiedente l’onere di controllare lo stato della pratica.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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