Cassazione Civile, Ordinanza n. 20914/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla comunione proprietaria contro una partecipante alla gestione comune per ottenere il pagamento di euro 3.227,14, oltre interessi, a titolo di oneri e spese di gestione e amministrazione della proprietà comune. Il Giudice di Pace di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato come competente il Giudice di Pace di Marano di Napoli, individuato come luogo di residenza della consumatrice. La comunione aveva impugnato tale ordinanza, ma il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, effettuata nelle more del termine di impugnazione, integrasse acquiescenza al provvedimento declinatorio e facesse venir meno l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 329 c.p.c., sostenendo che la riassunzione del giudizio davanti al giudice ritenuto competente, in pendenza del termine per impugnare la decisione sulla competenza, non equivale ad acquiescenza e non preclude l'impugnazione della pronuncia declinatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui l'acquiescenza tacita presuppone atti univocamente incompatibili con la volontà di impugnare e ha ribadito che la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente, quando siano ancora aperti i termini per impugnare la decisione sulla competenza, risponde a un'esigenza cautelativa e non consuma il potere di impugnazione. Poiché il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello sulla base di una erronea equiparazione tra riassunzione e acquiescenza, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è stato evocato dal giudice d'appello come utilità non ottenibile senza l'intervento del giudice, ma la Corte ha escluso che la riassunzione del giudizio facesse venir meno tale interesse all'impugnazione della decisione sulla competenza.
L'acquiescenza tacita richiede atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e di non avvalersi dell'impugnazione; la mera riassunzione davanti al giudice indicato come competente non integra di per sé acquiescenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura è stata proposta come error in procedendo per erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per asserita acquiescenza.
Massime di principio
- La riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato nella decisione declinatoria della competenza, effettuata quando il termine per impugnare è ancora pendente, non comporta automaticamente acquiescenza alla pronuncia e non preclude l'impugnazione della statuizione sulla competenza.
- L'acquiescenza tacita può essere ravvisata solo in presenza di comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di impugnare; gli atti compiuti per cautela processuale non sono sufficienti.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione sulla base della sola riassunzione del giudizio, senza considerare la pendenza del termine per impugnare, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
- La riassunzione e l'impugnazione della decisione sulla competenza possono coesistere: la prima risponde all'esigenza di evitare pregiudizi processuali, la seconda conserva la funzione di contestare la pronuncia declinatoria finché i termini non siano spirati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20865/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20866/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20868/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →