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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33482/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano, ritenendo che le censure formulate non rientrassero nei casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I difensori di due imputati hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva applicato la pena su richiesta delle parti, deducendo un vizio di motivazione per l'omessa verifica, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che la sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento e che, in tale ambito, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione soltanto per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza proposta, centrata sull'omessa motivazione in ordine al proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi consentiti. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    casi tassativamente indicati

    La norma delimita in modo rigoroso i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, ammettendo il controllo di legittimità solo per specifiche violazioni di legge e non per censure di mera motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato come regime ordinario derogato dalla disciplina speciale del ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento

    Il riferimento a tale norma, nel caso di specie, non consente di superare i limiti del ricorso fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., se la doglianza investe soltanto la motivazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata

    L'inammissibilità dei ricorsi comporta la definizione del procedimento in camera di consiglio non partecipata con ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere utilizzato per sindacare la sola insufficienza o mancanza di motivazione.
  • La censura relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando non si traduca in una delle specifiche violazioni di legge deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il controllo di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti riguarda la legalità della decisione nei profili tassativamente indicati, tra cui volontà dell'imputato, corrispondenza tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la definizione camerale non partecipata del procedimento e determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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